Fondazioni bancarie, come fruire del bonus fusione?
Pubblicato il 19 dicembre 2023
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Arrivano dall’Agenzia delle Entrate le indicazioni sui termini e le modalità per la fruizione del bonus fusione previsto a favore delle fondazioni bancarie da parte della Legge di Bilancio 2023.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 396, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 riconosce alle fondazioni bancarie un credito d’imposta, pari al 75% delle erogazioni in denaro effettuate dalle incorporanti in relazione alle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.
Il comma 399 prevede, poi, che le fondazioni beneficiarie che hanno diritto al suddetto credito d’imposta possano optare per la cessione di quest’ultimo ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi.
La Legge di Bilancio 2023 rimandava ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, la definizione delle modalità attuative del citato credito d’imposta, comprese quelle relative all’esercizio della facoltà di cessione.
Con il provvedimento n. 428485 del 18 dicembre 2023, dunque, sono definiti:
- i termini, le modalità e le procedure applicative del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 396, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- le modalità attraverso cui le fondazioni beneficiarie comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito d’imposta stesso, ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
Fondazioni bancarie: modalità di riconoscimento del credito d’imposta
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI), entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, le delibere d’impegno ad effettuare le suddette erogazioni.
Entro i 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, definito secondo il criterio temporale, con i relativi codici fiscali ed importi.
A sua volta, l’Agenzia delle Entrate, secondo l’ordine comunicato dall’ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco comunica, con apposito provvedimento, l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI.
Entro 60 giorni dalla comunicazione di riconoscimento del bonus, le incorporanti beneficiarie effettuano le erogazioni previste nelle delibere d’impegno e trasmettono, contestualmente, copia della relativa documentazione bancaria all’Acri.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.
Se una fondazione non provvede al versamento, anche parzialmente, l’ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate, che, nei 15 giorni successivi, dispone, tramite provvedimento, ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente in misura proporzionale al mancato versamento.
Fondazioni bancarie, come fruire del credito d’imposta spettante
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento.
NOTA BENE: Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare concesso, il relativo modello F24 è scartato e lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta.
Fondazioni bancarie, come cedere il credito d’imposta
In alternativa all’utilizzo in compensazione, le fondazioni incorporanti che hanno ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta possono cedere i relativi crediti, anche parzialmente, ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta a cura del cedente, avviene esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data che sarà resa nota con avviso pubblicato sullo stesso sito internet dell’Agenzia.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta, secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente.
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