Codice dell'amministrazione digitale e professionisti
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 gennaio 2011
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Le nuove norme del Codice dell'amministrazione digitale saranno operative da domani, 25 gennaio 2011.
Anche i professionisti sono interessati alle novità introdotte: in particolare, per gli avvocati è di notevole rilevanza il nuovo articolo 48 del Cad il quale equipara la trasmissione del documento informatico tramite Pec alla notificazione per mezzo della posta ordinaria. Di fatto, la precedente disposizione prevedeva che l'equiparazione delle modalità di trasmissione si avesse solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Ora l'equiparazione è la norma generale. Gli indirizzi di Pec presenti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi, potranno essere liberamente consultati ed utilizzati per l'invio, con rilevanza processuale, degli atti e dei documenti al destinatario; la trasmissione dell'atto avrà lo stesso valore giuridico della raccomandata o della notifica tramite ufficiale giudiziario.
Grazie alle nuove norme, i notai potranno, ai sensi dell'articolo 22 del Cad, attestare, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo particolari regole tecniche, la conformità a documenti originali formati in origine su supporto analogico delle copie per immagine su supporto informatico. Le copie informatiche senza attestazione del pubblico ufficiale assumeranno, invece, rilevanza giuridica solo in caso di mancato disconoscimento della conformità da parte di terzi.
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