Codice appalti: sì preliminare del Consiglio dei ministri
Pubblicato il 19 dicembre 2022
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Primo sì del Consiglio dei ministri al nuovo Codice degli appalti.
Nella seduta di venerdì 16 dicembre 2022, il Governo ha approvato, in esame preliminare, il testo del Decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, attuativo dell’articolo 1 della Legge n. 78/2022 recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici".
Tra i principi cardine dell'intervento, il “principio del risultato”, vale a dire massima tempestività e miglior rapporto tra qualità e prezzo e il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della Pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
L’impianto di base della riforma rimane quello proposto dal Consiglio di Stato, con alcuni interventi di carattere politico decisi in preconsiglio e nel confronto interno all'Esecutivo.
Il testo verrà ora esaminato in Conferenza unificata e dalle commissioni parlamentari, per poi tornare in Consiglio dei ministri per il via libera definitivo, previsto per il 31 marzo, nel rispetto delle scadenze del PNRR.
Codice dei contratti pubblici, le principali novità
Le principali modifiche e correzioni apportate riguardano:
- la revisione prezzi: il Governo ha deciso che l'obbligo di revisione dei prezzi scatti al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 %, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 % del maggior costo;
- l'appalto integrato: è reintrodotta, per i lavori, la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, con esclusione degli appalti per opere di manutenzione ordinaria;
- il general contractor: si prevede la reintroduzione del “general contractor”, cancellata con il vecchio Codice, figura che dovrà perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo.
A seguire, il testo del D. Lgs. imprime particolare slancio alla programmazione di infrastrutture prioritarie, prevedendo un elenco delle opere prioritarie, inserito direttamente nel DEF, a valle di un confronto tra Regioni e Governo, con riduzione dei termini per la progettazione, istituzione di un comitato speciale dedicato all’esame dei progetti, meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi, valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.
Tra gli altri ritocchi si segnalano:
- la previsione di maggiore flessibilità per i settori speciali (acqua, energia, trasporti): si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi, anche con possibilità, per le stazioni appaltanti, di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata;
- la digitalizzazione delle procedure: viene definito un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” basato su Banca dati nazionale dei contratti pubblici, fascicolo virtuale dell’operatore economico, piattaforme di approvvigionamento digitale, procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Prevista, altresì, una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti;
- la stabilizzazione delle semplificazioni: diventano definitive, con alcune eccezioni, le soglie previste per l'affidamento diretto e le procedure negoziate durante l'emergenza Covid;
- la semplificazione, in tema di partenariato pubblico-privato, del quadro normativo di riferimento, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP);
- l'introduzione del cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso;
- l'obbligo, per i concessionari scelti senza gara, di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 % dei lavori, dei servizi e delle forniture (obbligo che non vale per i settori speciali quali ferrovie, aeroporti, gas, luce);
- in tema di esecuzione, la sostituzione della cauzione fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. Inoltre, nelle procedure d'insolvenza o d'impedimento, l'aggiudicazione non decade automaticamente ma può proseguire con il curatore;
- la previsione ai sensi della quale, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti (misura che intende fugare la cosiddetta “paura della firma”);
- il riordino delle competenze dell’ANAC, con rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie e sono superate le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione;
- per quel che concerne il contenzioso e la giurisdizione, la previsione secondo cui, per i procedimenti davanti alla giustizia amministrativa, il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che abbia concorso a determinare un esito della gara illegittimo.
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