Codice appalti. Decreto correttivo in Gazzetta
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 08 maggio 2017
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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 103 del 5 maggio 2017 – il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice appalti)”, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 20 maggio 2017.
Di seguito, alcune delle più importanti novità introdotte dal Decreto in questione:
- diviene obbligatorio per le stazioni appaltanti (al momento era solo facoltativo) utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con D.m. Giustizia del 17 giugno 2016. Sono inoltre previste maggiori tutele economiche per i progettisti, come l’obbligo delle stazioni appaltanti di pagarli a prescindere dall'ottenimento di finanziamenti per l’opera progettata o il divieto di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso;
- 'per gli appalti a prevalente contenuto tecnologico, viene soppresso il divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione di essere anche affidatari degli appalti (c.d. appalti integrati), di modo che potrà essere affidata all'impresa di costruzione anche la parte relativa alla progettazione. L’istituto dell’appalto integrato, in ogni caso, potrà essere utilizzato sia per le opere di manutenzione che per i progetti definitivi approvati al momento dell’entrata in vigore nel Nuovo codice appalti (sanatoria);
- vengono introdotte modifiche al Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, per cui le imprese, per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale, potranno prendere a riferimento il decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;
- per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 Codice appalti (nei casi individuati dal D.m. Ministero infrastrutture) il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dai direttori dei lavori. Mentre per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro e per le forniture e servizi di importo inferiore alla soglia ex cit. art. 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione;
- è confermata, per l’affidamento in subappalto, la soglia limite del 30% sul totale dell’importo contrattuale, nonché l’obbligo di prevedere una terna di subappaltatori per gli appalti oltre la soglia Ue;
- modifiche anche per quanto riguarda le Commissioni di gara, per cui, per i lavori inferiori a 1 milione di euro, nonché per quelli che non presentino particolari difficoltà e per i contratti di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, è previsto che la stazione appaltante possa nominare solo alcuni componenti interni, con esclusione del Presidente (che dovrà invece essere nominato tra gli esperti iscritti all'albo tenuto dall’Anac); in ogni caso, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
- vengono semplificate le verifiche per i contratti sotto soglia, per cui, nel caso di procedure negoziate, è previsto che la verifica sia effettuata solo sull'aggiudicatario (ferma restando la facoltà della stazione appaltante di estenderla anche agli altri partecipanti);
- viene estesa la possibilità di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro in tutti i casi. Viceversa, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro, la possibilità di ricorrere al massimo ribasso è confinata fino ad un importo massimo pari alla soglia comunitaria, ed in ogni caso solo per servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività;
- viene introdotta la previsione che la stazione appaltante debba prevedere un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%;
- in materia di offerte anormalmente basse, si prevede che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la valutazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 Codice appalti, può essere effettuata solo nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte.
- eDotto.com - Punto&Lex 14 aprile 2017 - Codice appalti Integrazioni e correzioni approvate dal CdM -Pergolari
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