Co.co.pro. 2013. Rinnovata l'indennità una tantum
Pubblicato il 21 marzo 2013
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La legge di riforma del mercato del Lavoro – n. 92/2012 – rimodula l'indennità una tantum prevista per i lavoratori a progetto che possiedono circostanziati requisiti; uno di questi riguarda lo stato di disoccupazione ininterrotta per almeno due mesi nell'anno precedente. Con circolare n. 38 del 14 marzo 2013, l'Inps affronta la novità normativa fornendo le necessarie indicazioni per la fruizione dell'emolumento. Il 31 dicembre è la data entro cui i lavoratori devono inoltrare la richiesta.
PREMESSA
Il
novellato art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, riguardante i rapporti di
collaborazione
coordinata e continuativa, ha posto dei parametri più restrittivi in
ordine
alla costituzione di tale tipologia contrattuale.
Fondamentale
rilevanza è stata data al “progetto specifico”, la cui presenza è
indispensabile perchè si possa dar luogo ad un rapporto di co.co.pro.;
non
solo, esso deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale.
In
aggiunta, non è più ammissibile riproporre, come attività svolta dal
lavoratore, l'oggetto sociale dell'azienda. Deve quindi trattarsi, come
ha
specificato il ministero del Lavoro con la circolare n. 29/2012, di un
tipo di
attività che si affianca a quella principale senza confondersi con essa.
Inoltre,
il collaboratore non deve svolgere compiti esecutivi e ripetitivi, ma
deve
partecipare al progetto con una certa autonomia operativa.
A favore
dei co.co.pro., la legge n. 92/2012 – articolo 2, commi da 51 a 56 - ha
previsto il riconoscimento di un'indennità
una tantum a decorrere dal 2013, a compensazione del fatto
che costoro non
beneficiano dell'Aspi. Ad illustrarne le caratteristiche è giunta la
circolare
Inps n. 38 del 14 marzo 2013.
L'INDENNITA'
AI CO.CO.PRO. - SOGGETTI INTERESSATI
A partire dal 1° gennaio 2013, ai collaboratori
coordinati e continuativi – articolo 61, comma 1, D.lgs. n. 276/2003 –
spetta
un'indennità qualora sussistano determinati requisiti.
Poiché
espressamente viene richiesta l'iscrizione esclusiva alla
Gestione separata Inps, non
beneficiano dell'indennità in parola: i titolari di
reddito autonomo
|
Possono accedere all'indennità i collaboratori in possesso, “congiuntamente”, dei seguenti requisiti:
|
Si pone in
evidenza che, tranne per il requisito relativo all'accredito nella
gestione
separata di almeno una mensilità, tutti gli altri devono
essere soddisfatti
con riferimento all'anno precedente.
Si precisa
che:
- anno
precedente va letto come l'anno che immediatamente precede
quello in cui si
presenta domanda per avere la prestazione;
- anno
di riferimento va inteso come l'anno in cui il collaboratore
ha maturato il
requisito della presenza di una mensilità nella Gestione separata.
Monocommittenza - Occorre rilevare che, a differenza della disciplina precedente, non è più richiesto l'evento “fine lavoro” riferito all'ultimo rapporto di lavoro ai fini della prestazione a sostegno del reddito. Ciò consentiva di ammettere l'indennità anche per i prestatori che nello stesso anno solare avevano operato con diversi committenti purché i relativi periodi di collaborazione non fossero sovrapposti.
Per il 2013, è necessario
che il collaboratore abbia
avuto nell'anno di riferimento sempre lo stesso datore di lavoro, anche
intrattenendovi più rapporti lavorativi.
Reddito – Il limite di reddito lordo - fino a ventimila euro - riguarda quello conseguito come collaboratore a progetto.
Disoccupazione – Per l'anno 2013, i due mesi di disoccupazione ininterrotta devono sussistere nell'anno 2012.
La
precisazione è dovuta per il fatto che, per il periodo ante 2013, non
si
richiedeva lo stato di disoccupazione ma si citava l'assenza di
contratto di
lavoro da almeno due mesi, al momento in cui si presentava domanda.
La nuova
norma, invece, richiede il requisito del periodo di disoccupazione
nell'anno
precedente; di conseguenza, la
presentazione della domanda per ottenere l'indennità è ammissibile
anche in
presenza di un esistente rapporto di lavoro.
Il periodo
di disoccupazione va provato mediante attestazione del Centro per
l'Impiego,
attraverso cui il soggetto dichiara la propria immediata disponibilità
allo
svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa. Inoltre, deve
attestare
l'attività lavorativa precedentemente svolta.
Contribuzione - Con riferimento agli accrediti contributivi, sia per l'anno precedente che per l'anno di riferimento, la circolare precisa che vanno considerati quelli effettivi, tra cui vanno ricompresi i contributi figurativi di indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria, in quanto equiparati alla contribuzione effettiva.
MISURA
DELL'INDENNITA'
L'indennità
è pari a un importo del 5 per cento del
minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto
1990, n. 233 (si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero
stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per
gli
operai del settore artigianato e commercio) moltiplicato
per il minor numero tra le mensilità accreditate
l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
In via
transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, si
stabilisce che l'importo
dell'indennità è elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale
annuo.
L'erogazione
dell'una tantum è così prevista:
se
l'importo è pari o inferiore a 1.000 euro → in un'unica soluzione
se
l'importo è superiore a 1.000 euro → in importi mensili pari o
inferiori a
1.000 euro.
DOMANDA
La domanda va
presentata entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento.
Tale scadenza viene spostata al 31 gennaio dell'anno successivo a
quello di
riferimento solo se il requisito contributivo relativo alla presenza di
una
mensilità nell'anno di riferimento viene raggiunto nel mese di dicembre.
Al momento
della presentazione della domanda non viene più richiesto al
collaboratore di
dichiarare l’assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi.
In attesa
che vengano approvati i modelli contenenti le predette novità, è consentito utilizzare il modello SR92
per la richiesta della indennità per gli eventi fine lavoro fino al 31
dicembre
2012.
L’Inps
specifica che per i lavoratori a progetto che hanno maturato
i requisiti entro e non oltre
il 31 dicembre 2012, si applica il trattamento
contemplato dal D.L.n. 185/2008 – articolo 19, comma 2.
In
particolare, se il rapporto di lavoro è terminato entro il 31/12/2012 e
se sono
decorsi due mesi in assenza di contratto di lavoro, i co.co.pro.
possono
presentare domanda per l'indennità nei 30 giorni successivi; tale
termine è
ordinatorio.
QUADRO NORMATIVO - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – art. 61 - Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Circolare Ministero Lavoro 11 dicembre 2012, n. 29 - Circolare Inps 14 marzo 2013, n. 38 |
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