Cndcec. Nessuna proroga dei termini per conseguire i crediti validi per la formazione professionale
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 03 maggio 2011
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Con informativa 34/2011, Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ha sciolto alcuni dubbi in merito alla formazione professionale continua, sollevati da diversi professionisti che hanno appreso con preoccupazione la decisione di alcuni ordini territoriali di categoria (Roma, Milano, Torino e Napoli) di prorogare i termini entro i quali gli iscritti avrebbero potuto conseguire i crediti validi per la formazione professionale continua che, per regolamento, è distribuita su tre anni. Si ricorda, infatti, che per l'assolvimento dell'obbligo di formazione, l'iscritto all'Albo è tenuto ad acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali.
La decisione di prorogare i tempi relativamente al triennio 2008-2010, insieme a quella di concedere due crediti per ora per la formazione e-learning, oltre che risultare in aperto contrasto con le prescrizioni contenute nel regolamento messo a punto dal Cndcec nel 2008, ha suscitato non poche polemiche da parte di coloro che finora si sono attenuti fedelmente alle indicazioni di legge.
Di qui, la necessita di una delucidazione da parte dell’Ordine nazionale. Siciliotti, in merito, sottolinea che si è trattato di una decisione presa dai singoli ordini territoriali in piena autonomia e che non è stata di certo sollecitata dal Consiglio nazionale di categoria. Anche perché – si legge nella nota – “qualora il Consiglio nazionale avesse assunto un tale indirizzo, lo avrebbe portato a conoscenza di tutti gli ordini territoriali con apposita informativa”.
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