CNDCEC chiarimenti su STP, iscrizione studi associati e composizione negoziata
Pubblicato il 10 aprile 2025
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con tre Pronto Ordini pubblicati il 9 aprile 2025, ha fornito importanti chiarimenti su altrettanti quesiti sollevati dagli Ordini territoriali in merito a:
- iscrizione dello studio associato all’Albo;
- partecipazione del professionista a più STP;
- iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata
PO 6/2025: iscrizione all’Albo per studi associati
Con il Pronto Ordine n. 6/2025 del 9 aprile 2025, il CNDCEC ha fornito un chiarimento importante in materia di iscrizione agli Albi professionali degli studi associati.
Il Consiglio nazionale chiarisce che uno studio associato può essere iscritto all’Albo dell’Ordine nel cui territorio ha sede legale, anche se tutti i suoi associati sono iscritti presso altri Ordini.
In assenza di specifiche disposizioni normative (il D.lgs. n. 139/2005 non regola l’iscrizione degli studi associati), prevale il criterio della sede legale, come previsto dall’art. 16 del Codice Civile. È quindi prassi consolidata che la domanda di iscrizione debba essere indirizzata all’Ordine competente per la sede legale dello studio.
Un chiarimento rilevante, che conferma un’impostazione flessibile e coerente con i principi generali del diritto civile e della prassi professionale consolidata.
PO 22/2025: divieto assoluto di partecipazione a più STP
Con il Pronto Ordine n. 22/2025 del 9 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiarito un punto fondamentale in materia di società tra professionisti (STP): è assolutamente vietato per un professionista partecipare contemporaneamente a più STP, indipendentemente dal fatto che siano unipersonali o pluripersonali.
Il divieto, previsto dall’art. 10, comma 6 della Legge n. 183/2011, si applica a tutti i soci (non solo ai professionisti) e non contempla eccezioni.
È invece ammesso che il professionista possa esercitare anche in forma individuale, ad esempio per assumere incarichi che non possono essere affidati alla STP (come la carica di sindaco).
Il CNDCEC precisa inoltre che gli incarichi di sindaco o componente del collegio sindacale sono strettamente personali e possono essere ricoperti solo da persone fisiche. Al contrario, una STP può ricevere incarichi di revisore legale solo se iscritta al Registro dei Revisori Legali; in caso contrario, l’incarico può essere conferito al singolo socio iscritto al Registro MEF.
Infine, la partita IVA individuale non è necessaria se tutta l’attività del socio si svolge esclusivamente all’interno della STP. Tuttavia, per incarichi personali, il professionista dovrà disporre di una posizione individuale abilitante.
PO 35/2025: composizione negoziata: esclusi dall’elenco gli iscritti “non esercenti”
Con il Pronto Ordine n. 35/2025, il Cndcec ha chiarito che non possono iscriversi all’elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d’impresa i professionisti che non esercitano attivamente la professione, cioè coloro che risultano iscritti solo nell’elenco speciale dei non esercenti.
Il chiarimento conferma che l’elenco previsto dal DLgs. 14/2019, art. 13 è riservato a chi esercita la professione al momento della nomina. Essere iscritti all’albo, ma in condizione di incompatibilità (art. 4 del DLgs. 139/2005), non basta. Di conseguenza, i “non esercenti” sono esclusi dall’elenco degli esperti indipendenti.
Il CNDCEC chiarisce inoltre che le esperienze professionali richieste per accedere all’elenco devono essere concluse. Non possono essere considerate valide le attività ancora “in itinere”. I professionisti devono quindi documentare almeno due incarichi completati nel campo della crisi e ristrutturazione d’impresa, come specificato nelle linee guida del Ministero della Giustizia.
Resta confermato anche il terzo requisito: il possesso di una formazione specifica di 55 ore, come previsto dal DM 21 marzo 2023. Questo requisito vale anche per chi non è iscritto a un Albo, ma intende iscriversi all’elenco.
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