Clausole arbitrali: impossibile il ricorso al giudice

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L’inserimento, in un contratto stipulato tra due parti, della clausola per la quale si stabilisce che in caso di disaccordo sull’applicazione del negozio giuridico la questione si intende rimessa ad un collegio arbitrale, indica la volontà dei contraenti di ricorrere ad un arbitrato rituale.
Lo ha stabilito la pronuncia del 19 marzo scorso del tribunale di Cassino il quale ha osservato come la scelta delle parti dell’arbitrato rituale porta queste a riconoscere il lodo pronunciato al pari di una sentenza. Diversamente con l’arbitrato irrituale la determinazione degli arbitri viene considerata alla stregua di un accordo stretto tra le parti.
Per distinguere tra i due casi è necessario rifarsi alla volontà delle parti espressa nel contratto che si trae dalla clausola inserita: qualora venga indicato che le parti “si impegnano a rimettere la questione ad un collegio arbitrale” non vi è dubbio che esse hanno inteso scegliere come regola, per la risoluzione delle questioni, l’arbitrato e non la via giudiziaria.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 12 - La volontà iniziale stabilisce la natura dell'arbitrato – Rossi

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