Class action inammissibile per conseguenze e danni non omogenei

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Il Tribunale di Milano, con ordinanza dell'8 novembre 2013, ha dichiarato inammissibile l'azione collettiva promossa da Altroconsumo e una pluralità di abbonati al servizio ferroviario contro Trenord s.r.l. e volta alla condanna di quest'ultima a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali causati agli utenti del servizio ferroviario dal 9 al 12 dicembre 2012 quando, a seguito dell'introduzione senza adeguata sperimentazione di un nuovo software per l'assegnazione e l'organizzazione dei turni del personale dipendente, si erano verificati gravi disservizi su tutte le tratte coperte dal servizio.

I giudici milanesi, in particolare, hanno ritenuto non ammissibile l'azione in considerazione della disomogeneità dei diritti reclamati. A detta dei giudici meneghini, infatti, solo la causa che aveva provocato gli inadempimenti lamentati si presentava omogenea.

Per contro, diverse e non confrontabili erano da ritenere le conseguenze lamentate a causa dei ritardi in alcuni casi più contenuti mentre in altri molto più consistenti. Ciò che non poteva essere equiparato, ossia, erano i pregiudizi subiti dai vari utenti. In mancanza di caratteri di base comuni nei danni, infatti, veniva meno la possibilità “di trattare congiuntamente la fase di merito con riferimento ad una pluralità di crediti”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Doppio filtro alla «class action» - Negri

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