Cittadini con lavoro all'estero, quale tassazione?

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Cittadini con lavoro all'estero, quale tassazione?

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai salari da dipendente e ai profitti di una futura società per un cittadino italiano registrato all'AIRE e domiciliato in Lussemburgo. Tutto nella risposta del 17 gennaio 2025 n. 6.

Il quesito è stato posto da un contribuente che afferma di essere registrato all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e di avere la residenza in Lussemburgo, dove lavora come dipendente a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato presso una società.

Inoltre, menziona che presto avvierà in Italia una Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.R.L.S.), della quale sarà l'unico socio e amministratore. A questa nuova impresa dedicherà circa il 20-25% del suo tempo. L'attività principale di questa società sarà il brokeraggio assicurativo e si svolgerà esclusivamente in Italia.

Pertanto chiede quale sia il trattamento fiscale:

  • dei redditi da lavoro dipendente percepiti in Lussemburgo (quesito n. 1);
  • degli utili prodotti della Società (quesito n, 2).

Reddito prodotto in Lussemburgo

Riferendosi al primo quesito, partendo dal presupposto che la residenza fiscale dell'Istante sia in Lussemburgo, sarà soggetto a tassazione in Italia solo per i redditi generati nel territorio italiano, come definito dai criteri dell'articolo 23 del TUIR.

In particolare, il comma 1, lettera c), specifica che i redditi da lavoro dipendente si ritengono generati in Italia se il lavoro è stato svolto nel territorio nazionale.

Di conseguenza, se l'attività di lavoro dipendente non è svolta in Italia, ma esclusivamente in Lussemburgo (Stato di residenza del Contribuente), i redditi che ne derivano non sono soggetti a tassazione in Italia.

Ciò è supportato anche dal diritto convenzionale: secondo l’articolo 15, se l'Istante ha la residenza fiscale e esercita un'attività lavorativa subordinata esclusivamente in Lussemburgo, sarà tassato sui redditi derivanti da tale attività solo in quel Paese.

Utili prodotti dalla società costituita in Italia

Riguardo al secondo quesito, si nota che, partendo dal presupposto che la Società abbia residenza fiscale in Italia e che l'attività sia condotta interamente nel detto territorio, senza presenza di strutture stabili all'estero, i profitti sono considerati reddito imponibile unicamente in Italia, conformemente a quanto stabilito dall'insieme degli articoli 73, comma 1, lettera a), 81 e 83 del TUIR.

Anche in questo caso, l’articolo 7 della Convenzione, relativo agli utili delle imprese, afferma che se la Società ha la residenza fiscale e opera interamente in Italia, senza una sede stabile all'estero, i redditi che le sono attribuibili sono soggetti a imposizione fiscale solo nel nostro Paese.

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