Cigs in deroga con pagamento diretto, cosa devono fare i datori di lavoro
Pubblicato il 12 febbraio 2024
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Arrivano dall’Inps nuove istruzioni in ordine alla Cigs in deroga con pagamento diretto di cui all’art. 30 del decreto lavoro.
Argomento già oggetto del messaggio n. 2512/2023, illustrato nel nostro precedente articolo “Cigs in deroga con pagamento diretto, chiarimenti Inps”, l’Istituto fornisce ora con il messaggio n. 617 del 9 febbraio 2024 le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di Cigs.
Vediamo però, prima, destinatari e modalità di erogazione del trattamento
Cigs in deroga, come e a chi
Come accennato dunque l’art. 30 del decreto lavoro ha previsto, in situazioni di particolare difficoltà aziendale, la possibilità di autorizzare un ulteriore periodo di Cigs in deroga nel biennio 2022-2023 ed in continuità con il precedente periodo autorizzato, per le aziende che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione previsti per cause ad esse non imputabili (il trattamento è applicabile anche alle aziende in liquidazione).
L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale è effettuata dall’Inps con pagamento diretto ai lavoratori; per tale motivo l’azienda deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione è a carico del datore di lavoro inadempiente.
Istruzioni per i datori di lavoro
Nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, l’Inps comunica che è stato istituito il nuovo codice evento “147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23”.
Per esporre le prestazioni da porre a conguaglio e il contributo addizionale da versare, relativi agli interventi Cigs autorizzati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge n. 48/2023, i datori di lavoro devono, successivamente all’autorizzazione per il conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzare all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus> il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.
NOTA BENE: Si ricorda che trova applicazione il termine di decadenza di sei mesi di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.
Contributo addizionale
Per l’esposizione invece degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
I datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
Se, invece, il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto avvenga nel mese in cui termina l’evento Cigs o successivamente, i datori di lavoro devono versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.
Compilazione Uniemens
Facendo seguito ai precedenti messaggi n. 2512/2023 e n. 3575/2023, con cui sono state fornite le istruzioni contabili per l’erogazione con pagamento diretto ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale e per il versamento con il modello F24 della contribuzione addizionale, l’Inps illustra con il messaggio n. 617 del 9 febbraio 2024 i seguenti conti per la rilevazione delle somme delle prestazioni conguagliate dal datore di lavoro ed esposte nel flusso UniEmens con il codice evento “L140” e del contributo addizionale codice causale “E614”:
- GAU30487 - per l’imputazione dell’onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – art. 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- GAU21487 - per l’imputazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende che sono state autorizzate ai trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, tramite conguaglio - art. 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
NOTA BENE: Per la rilevazione della contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola si deve adottare il conto in uso GAU32457, istituito con il messaggio n. 2512/2023.
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