Cig settore moda, al via le domande

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Cig settore moda, al via le domande

Dal 3 dicembre 2024 possono essere presentate all’Inps le domande di cassa integrazione (Cig) da parte dei datori di lavoro del settore moda, tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC).

Vediamo le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024.

Il decreto legge 160/2024 e il settore moda in crisi

L'industria della moda, e in particolare i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario (TAC), si trova a fronteggiare una crisi senza precedenti, aggravata da dinamiche economiche globali e da una contrazione della domanda interna.

Per rispondere a questa emergenza, il Governo italiano ha emanato il decreto legge n. 160 del 28 ottobre 2024, che punta a sostenere il reddito dei lavoratori e la tenuta delle imprese di questi comparti strategici.

Obiettivo principale di questa misura è dunque fornire un supporto economico concreto ai lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei settori TAC, una delle filiere maggiormente colpite dall’attuale congiuntura economica negativa.

Questo intervento normativo, che si inserisce nell'ambito del più ampio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si caratterizza per un approccio mirato e innovativo, consentendo deroghe temporanee alle normative ordinarie sugli ammortizzatori sociali per garantire la sostenibilità economica delle imprese e salvaguardare i posti di lavoro, anche in presenza di una forza lavoro media inferiore a 15 dipendenti, categoria spesso esclusa da forme di sostegno analoghe.

Obiettivi

Le finalità del decreto legge si concentrano dunque su tre principali obiettivi.

  • Supporto al reddito dei lavoratori: il decreto introduce un trattamento di integrazione salariale straordinario, volto a mitigare gli effetti delle riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa nei settori TAC. Questo intervento permette di erogare un sostegno economico fino a un massimo di nove settimane, coprendo il periodo dal 29 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024.
  • Sostegno alle imprese in difficoltà: grazie a deroghe alla normativa vigente, il decreto offre alle aziende un margine di manovra maggiore per affrontare situazioni di crisi temporanea, permettendo di mantenere operativa l’unità produttiva e, al tempo stesso, ridurre il carico economico derivante dai costi del personale.
  • Sviluppo e tenuta del settore moda: il provvedimento mira a salvaguardare un comparto che rappresenta una parte significativa del PIL italiano, sia in termini economici sia occupazionali. Preservare l’operatività delle aziende moda non significa solo proteggere posti di lavoro, ma anche sostenere un elemento distintivo del Made in Italy a livello internazionale.

Ambito di applicazione

Il decreto legge n. 160/2024 si applica in deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015, che regolano la durata e le modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali: si tratta di una deroga peraltro temporanea, resa necessaria dalla gravità della crisi che ha colpito il settore moda e che consente alle imprese di fruire di strumenti di sostegno anche in presenza di vincoli che, in situazioni normali, ne avrebbero limitato l’accesso.

Le imprese interessate sono tenute a rispettare determinati requisiti, tra cui la classificazione nei settori industria o artigianato, secondo quanto stabilito dall’articolo 49 della legge n. 88/1989.

Inoltre, il decreto definisce criteri specifici per accedere alle agevolazioni, includendo solo le aziende che abbiano già raggiunto i limiti massimi di utilizzo dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.

Codici ATECO e criteri di accesso per le aziende

Codici ATECO

Il provvedimento è rivolto dunque esclusivamente alle aziende dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, che operano con specifici codici ATECO 2007, elencati in dettaglio nell'allegato 1 al decreto.

Tra i codici ATECO coinvolti figurano:

  • 13.10 (Preparazione e filatura di fibre tessili),
  • 14.11 (Confezione di abbigliamento in pelle),
  • 15.20 (Fabbricazione di calzature),
  • 19.20 (Industria conciaria e della pelle).

Criteri di accesso per le aziende

Le aziende richiedenti devono soddisfare specifiche condizioni per accedere al trattamento di sostegno al reddito.

  • Numero di dipendenti. L’azienda deve avere una forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti. Questo requisito è calcolato considerando il semestre precedente alla presentazione della domanda.
  • Raggiungimento dei limiti di integrazione salariale ordinaria. I datori di lavoro devono dimostrare di aver esaurito i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. Per le imprese industriali, ciò significa aver utilizzato il massimo di 52 settimane di integrazione salariale ordinaria (CIGO) nel biennio mobile. Per le imprese artigiane, è necessario aver raggiunto il tetto massimo di 26 settimane di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA).
  • Settori di appartenenza e codici ATECO. Come detto, l’attività dell’azienda deve rientrare nei codici ATECO 2007 elencati nel decreto, che identificano con precisione le attività legate ai comparti TAC. Tra questi figurano, ad esempio, la fabbricazione di tessuti (codice 13.10), la produzione di calzature (codice 15.20) e la lavorazione di pelli (codice 19.20).

Criteri di accesso per i lavoratori

Anche i lavoratori devono soddisfare specifici requisiti per poter beneficiare del trattamento di sostegno al reddito in esame.

  • Anzianità. I lavoratori devono aver maturato un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni presso l’unità produttiva interessata dalla domanda.
  • Tipologia contrattuale. Sono ammessi al beneficio solo i dipendenti con un rapporto di lavoro subordinato attivo alla data di presentazione della domanda. Non sono inclusi dunque i lavoratori autonomi, collaboratori o altri contratti non subordinati.
  • Coinvolgimento nelle riduzioni o sospensioni lavorative. I dipendenti devono essere direttamente interessati dai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, come indicato nella relazione tecnica presentata dall’azienda.

Come presentare la domanda

Per accedere alle misure in esame, i datori di lavoro devono completare una procedura amministrativa chiara, che comprende:

  • presentazione di una dichiarazione di responsabilità. I datori di lavoro devono attestare di non poter ricorrere ad altri trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. Le aziende artigiane, in alternativa, possono allegare una certificazione del FSBA che confermi l’esaurimento delle settimane di assegno di integrazione salariale disponibili;
  • elenco nominativo dei lavoratori beneficiari. Ogni domanda deve includere un elenco nominativo dettagliato dei lavoratori coinvolti, specificando le date e le ragioni delle sospensioni o riduzioni lavorative.

Le domande per accedere al trattamento di sostegno al reddito devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma digitale “OMNIA IS” messa a disposizione dall’Inps.

Per accedere a OMNIA IS, i datori di lavoro devono:

  • Collegarsi al sito ufficiale dell’Inps.
  • Utilizzare la funzione di ricerca e selezionare il servizio “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
  • Autenticarsi tramite una delle seguenti credenziali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta d’Identità Elettronica) 3.0.
  • Selezionare dal menu applicativo la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e successivamente la causale “ISU – Causale Decreto-Legge 160/2024 – Settore Moda”.

La procedura per l’invio delle istanze è disponibile a partire dal 3 dicembre 2024. Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati prima di questa data (ma non prima del 29 ottobre 2024, data di entrata in vigore del decreto), i termini per la presentazione decorrono proprio dal 3 dicembre 2024.

Tempistiche

I datori di lavoro devono presentare la richiesta entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se il periodo di sospensione o riduzione si colloca tra il 29 ottobre 2024 e il 3 dicembre 2024, i 15 giorni decorrono dal 3 dicembre 2024, data di apertura della piattaforma.

La mancata osservanza di queste tempistiche comporta l’inammissibilità della domanda, rendendo fondamentale un’attenta pianificazione da parte delle aziende interessate.

Documentazione necessaria

La presentazione della domanda richiede l’allegazione di una serie di documenti che comprovino il diritto all’accesso al trattamento di sostegno al reddito.

  • Elenco nominativo dei lavoratori coinvolti. Ogni azienda deve fornire un elenco dettagliato dei dipendenti interessati dalle misure di sostegno, indicandone il nome e cognome, la data di assunzione e l’ anzianità maturata.
  • Periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’elenco deve essere completo e aggiornato al momento della presentazione della domanda, in modo da consentire un’istruttoria rapida e accurata.
  • Relazione tecnica che, redatta secondo il format disponibile come allegato 2 al decreto, deve descrivere le ragioni economiche e organizzative che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostrare la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato una volta concluso il periodo di sostegno.

Importo e durata

Il trattamento di sostegno al reddito è calcolato in base a una percentuale della retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate. Tale importo:

  • corrisponde all’80% della retribuzione globale spettante, considerando il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • non può superare il tetto massimo mensile fissato dalla normativa vigente. Per il 2024, il limite massimo è di 1.392,89 euro mensili per ciascun lavoratore, in linea con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 148/2015.

Il calcolo del trattamento considera l’orario settimanale e il contratto individuale di ogni lavoratore, includendo anche i ratei delle competenze accessorie come ferie e tredicesima.

Il periodo massimo per cui è possibile beneficiare del trattamento di sostegno è limitato a nove settimane, da utilizzare tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

Esenzioni e benefici per i datori di lavoro

Il decreto legge introduce importanti esenzioni e benefici per i datori di lavoro che accedono al trattamento di sostegno al reddito, semplificando i requisiti amministrativi e riducendo gli oneri contributivi.

Neutralizzazione dei periodi autorizzati

Innanzitutto, i periodi autorizzati ai sensi del decreto non incidono sul conteggio delle settimane di integrazione salariale ordinaria o straordinaria previste dalla normativa generale.

Ciò significa che il periodo di sostegno non viene considerato nel calcolo del limite complessivo di utilizzo degli ammortizzatori sociali, permettendo alle imprese di preservare la possibilità di accedere a ulteriori trattamenti in futuro.

Contributo addizionale

Inoltre, i datori di lavoro che accedono al trattamento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

Come compilare il flusso Uniemens

Per accedere al trattamento e consentire il recupero delle somme anticipate, i datori di lavoro devono compilare il flusso Uniemens seguendo queste indicazioni:

  • codici evento e ticket. I datori di lavoro devono associare un ticket identificativo alla domanda presentata tramite la piattaforma OMNIA IS. Questo ticket sarà utilizzato per tracciare le autorizzazioni e le richieste di conguaglio. Il codice evento da utilizzare è “ISU”, che identifica il trattamento di integrazione salariale per il settore moda;
  • esposizione delle informazioni di conguaglio. Nel flusso Uniemens, i datori di lavoro devono valorizzare gli elementi relativi al conguaglio delle somme anticipate, includendo il codice causale “L907”, che indica la specifica natura del trattamento di sostegno al reddito settore moda. I dati devono essere completati con il numero di autorizzazione rilasciato dall’INPS, l’importo autorizzato da recuperare e il periodo di riferimento;
  • elementi tecnici. Per ogni lavoratore, devono essere valorizzati i campi “CodiceEvento”, “TipoCoperturaGiorn”, e “NumOreEvento”, riportando le ore di lavoro non prestate espresse in centesimi.

Richiesta di pagamento diretto

In presenza di gravi difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono richiedere che l’Inps effettui il pagamento diretto del trattamento ai lavoratori. Per fare ciò, devono seguire questi passaggi.

  • Invio dei flussi UNI41. I flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) devono essere inviati con i dati necessari per consentire il pagamento diretto ai dipendenti. La trasmissione dei flussi deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione o entro il secondo mese successivo al periodo di integrazione salariale, pena la decadenza del diritto al pagamento.
  • Utilizzo del codice evento “702”. Nel flusso informatico, deve essere utilizzato il codice evento “702”, che identifica specificamente il trattamento di sostegno al reddito in esame.

Faq

1. Cos’è il trattamento di sostegno al reddito previsto dal decreto legge n. 160/2024?

È una misura straordinaria che garantisce ai lavoratori del settore moda (TAC: tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario) un’integrazione salariale per far fronte alla crisi economica. Consente di ricevere un trattamento pari all’80% della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate.

2. Quali aziende possono accedere al trattamento?

I datori di lavoro idonei devono:

  • appartenere ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero o conciario;
  • avere una forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • essere classificati come imprese industriali o artigianali dall’INPS;
  • aver raggiunto il limite massimo di utilizzo degli ammortizzatori sociali ordinari (ad esempio, CIGO o Assegno di Integrazione Salariale del FSBA).

3. Quali lavoratori possono beneficiare del trattamento?

I lavoratori devono soddisfare le seguenti condizioni.

  • Avere un rapporto di lavoro subordinato attivo.
  • Avere almeno 30 giorni di anzianità presso l’azienda alla data di presentazione della domanda.
  • Essere coinvolti nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

4. Quanto dura il trattamento di sostegno al reddito?

Il trattamento è previsto per un massimo di nove settimane, da utilizzare nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

5. Qual è l’importo massimo che un lavoratore può ricevere?

L’importo del trattamento corrisponde all’80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, fino a un tetto massimo di 1.392,89 euro al mese per il 2024.

6. Come si presenta la domanda per accedere al trattamento?

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma OMNIA IS dell’Inps. È necessario:

  • Accedere al sito INPS con credenziali SPID, CNS o CIE.
  • Selezionare il servizio “CIG e Fondi di Solidarietà” e poi la causale “ISU – Settore Moda Decreto-Legge 160/2024”.
  • Allegare la documentazione richiesta.

7. Quali documenti sono necessari per presentare la domanda?

  • Elenco nominativo dei lavoratori coinvolti.
  • Relazione tecnica che spiega le ragioni della sospensione o riduzione dell’attività e dimostra la capacità dell’azienda di operare sul mercato al termine del trattamento.
  • Dichiarazione di responsabilità (o certificazione FSBA per le aziende artigiane).

8. Quali sono le tempistiche per l’invio della domanda?

  • La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
  • Per i periodi iniziati tra il 29 ottobre 2024 e il 3 dicembre 2024, il termine decorre dal 3 dicembre 2024.

9. I periodi di sostegno al reddito incidono sui futuri ammortizzatori sociali?

No, i periodi autorizzati ai sensi del Decreto-Legge 160/2024 sono neutralizzati e non vengono conteggiati nel limite complessivo degli ammortizzatori sociali ordinari.

10. I datori di lavoro devono pagare il contributo addizionale?

No, il decreto prevede l’esenzione dal contributo addizionale normalmente previsto per i trattamenti di integrazione salariale.

11. Come avviene il pagamento del trattamento?

  • Il datore di lavoro anticipa il pagamento ai lavoratori e recupera le somme tramite conguaglio nel flusso Uniemens, utilizzando il codice causale “L907”.
  • In caso di difficoltà finanziarie, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, inviando i flussi UNI41.

12. Cosa fare in caso di errore nella compilazione del flusso Uniemens?

Eventuali correzioni devono essere inviate tramite un flusso Uniemens di regolarizzazione, rispettando i termini di decadenza previsti dalla normativa.

13. Quali codici devono essere utilizzati nel flusso Uniemens?

  • Codice evento “ISU” per identificare l’integrazione salariale unica.
  • Codice causale “L907” per il conguaglio delle somme anticipate.
  • Per il pagamento diretto, codice evento “702”.
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