Chiusura agevolata con valori catastali

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Con risoluzione n. 261/E/2008 l’agenzia delle Entrate esamina le modalità di determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva per le società non operative che, entro il 31 maggio scorso, hanno deliberato lo scioglimento agevolato previsto dalla legge n. 244/2007. In particolare, si è chiesto come quantificare il valore di un immobile non abitativo assegnato ai soci e, nello specifico, se fosse possibile avvalersi del cosiddetto “metodo automatico catastale”, che si basa sulla moltiplicazione della rendita rivalutata dell’immobile per alcuni coefficienti di legge. L’agenzia delle Entrate risponde che ai fini del calcolo delle imposte sui redditi, la plusvalenza da assegnare può essere determinata come differenza tra il valore catastale e il costo fiscale dell’immobile, indipendentemente dalla tipologia di quest’ultimo (cioè, anche se si tratta di fabbricati non abitativi). Infatti, ricorda la n. 261/E che l’utilizzo del valore catastale è limitato agli immobili abitativi e loro pertinenze, sono per quanto riguarda la tassazione degli atti di assegnazione agevolata ai fini dell’imposta di registro.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 42 – Redditi da scioglimento agevolato, immobili sempre al valore catastale – Bongi

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