Chiarimenti sull’esenzione per i servizi resi da Consorzi/società consortili ai consorziati/soci

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Con la circolare n. 5 del 17 febbraio 2011, l’agenzia delle Entrate chiarisce che sono esenti Iva i servizi resi da consorzi e società consortili ai propri consorziati se sono soddisfatte due condizioni:

- la compagine consortile non sia costituita in prevalenza da consorziati con pro-rata superiore al 10%;

- l’attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10% o a favore di terzi non sia superiore al 50% del volume d’affari del consorzio stesso.

Se l’attività verso i consorziati con pro-rata superiore al 10% o verso terzi é superiore al 50% del volume d’affari del consorzio, devono essere assoggettate ad Iva tutte le prestazioni di servizi rese dal consorzio, anche quelle rese a consorziati con pro-rata nei limiti.

L’esenzione nel rispetto delle due condizioni è concessa per evitare che i soggetti che svolgono attività esenti (nello specifico, i consorziati), se decidono di esternalizzare (ad esempio ai consorzi) i servizi necessari e funzionali a tali attività - come servizi amministrativi, gestione della contabilità, formazione del personale, gestione degli immobili - vengano penalizzati dall’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti.

La circolare in oggetto va a integrare il quadro interpretativo dell’articolo 10, secondo comma, del Dpr 633/1972, contenuto nella pregressa circolare 23/E del 2009.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 - Coop, limiti all'esenzione - Ricca
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 28 - Nei consorzi bancari la maggioranza fissa l'Iva - Tosoni

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