Chiarimenti sul regime previdenziale applicabile ai soci di società della pesca

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Chiarimenti sul regime previdenziale applicabile ai soci di società della pesca

Il regime previdenziale applicato ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne che esercitano l’attività sia in forma associata, in cooperative o compagnie, che in forma autonoma, è disciplinato dalla Legge 13 marzo 1958, n. 250, la quale dispone che l’attività debba costituire occupazione esclusiva o prevalente del pescatore e che la stessa sia esercitata in forma associata, nell’ambito di cooperative o compagnie ovvero in forma autonoma, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda.

Ai fini previdenziali tali soggetti hanno l’obbligo di versare un contributo mensile, adeguato annualmente, e   commisurato alla misura del salario convenzionale.

L’Inps con la circolare 24 febbraio 2021, n. 38, fornisce chiarimenti sul regime previdenziale applicabile ai soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative. A riguardo con le circolari 2 gennaio 1959, n. 1, e 18 luglio 1959, n. 25, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferma che il regime previdenziale previsto dalla legge n. 250/1958 sia applicabile anche ai soggetti associati in forme diverse da quella cooperativistica a condizione che venga esclusa la subordinazione dei rapporti instaurati tra gli stessi.

Pertanto, i pescatori che esercitano l’attività in forma autonoma ovvero in forma associata mediante cooperativa o società di persone, con natanti che non superano le 10 tonnellate di stazza lorda, sono ascrivibili al particolare regime previdenziale previsto dalla Legge 13 marzo 1958, n. 250.

Nell’ambito di applicazione al predetto regime previdenziale rientrano, altresì, l’armatore e il proprietario armatore facenti parte dell’equipaggio della nave gestita e obbligati al versamento della contribuzione anche se l’attività venga esercitata in forme associative diverse da quella a carattere cooperativistico.

L’istituto, inoltre, segnala che, l’iscrizione del pescatore autonomo può essere presentata alla sede Inps territorialmente competente allegando:

  • Generalità del richiedente; autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare tenute dalla Capitaneria di Porto; denominazione e matricola del natante utilizzato per l’attività; estremi della licenza di pesca; dichiarazione di esercizio della pesca come attività autonoma in forma esclusiva e prevalente con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda nel caso di pescatore autonomo addetto alla pesca marittima costiera.
  • Generalità del estremi della licenza di pesca professionale; dichiarazione di esercizio della pesca come attività autonoma in forma esclusiva e prevalente; dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, etc., nel caso di pescatore autonomo addetto alla pesca nelle acque interne.
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