Chiarimenti per l’acconto Iva dei soggetti tenuti allo split payment

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Chiarimenti per l’acconto Iva dei soggetti tenuti allo split payment

Con circolare n. 28 del 15 dicembre l’agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti, a completamento di quanto contenuto nella circolare n. 27/2017,  per il versamento dell’acconto Iva, da effettuare entro il 27 dicembre 2017, con riferimento ai soggetti tenuti allo split payment (art. 17, Dpr n. 633/1972).

L’acconto Iva va eseguito, per i contribuenti mensili, con riferimento all’ultima liquidazione periodica dell’anno e, per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. per opzione), utilizzando uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo).

Il Fisco ricorda che per quanto riguarda i soggetti passivi IVA rientranti nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, le modalità di calcolo dell’acconto IVA devono tenere conto della speciale disciplina stabilita con decreto 23 gennaio 2015, modificato dai successivi decreti 27 giugno e 13 luglio 2017, applicabile alle operazioni riconducibili nell’ambito oggettivo della predetta scissione dei pagamenti.

A definizione di quanto indicato nella circolare n. 27/2017, ai fini dell’acconto IVA, le PA e le società soggetti passivi IVA dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti, ossia: dell’imposta versata direttamente ovvero dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica.

Si precisa che l’acconto IVA deve essere determinato unitariamente e, quindi, gli obbligati sono tenuti a versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Acconto 2017 con metodo storico

Per quanto riguarda l’acconto Iva 2017 calcolato sulla base del metodo storico, è prevista una disposizione apposita per la prima applicazione del regime:

  • coloro che versano l’imposta ai sensi del nuovo comma 01 dell’articolo 5 del Dm 23 gennaio 2015, dovranno operare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017);
  • i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 5, altresì, dovranno determinare l’acconto sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, eccetera); a ciò dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

Situazione del soggetto passivo che nel 2016 non ha effettuato alcun versamento

La circolare n. 28 del 15 dicembre 2017 riporta un'importante precisazione riferita al soggetto passivo che nell’anno 2016 non ha effettuato alcun versamento, poiché beneficiava di un’eccedenza detraibile.

Nel calcolo dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2017, occorre considerare tale eccedenza e, di conseguenza, la base di calcolo sarà pari alla somma algebrica dell’ammontare:

  • dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017;
  • dell’eccedenza detraibile relativa al mese di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016 ovvero risultante in sede di dichiarazione Iva (trimestrale per opzione) relativa al periodo d’imposta 2016.

Infine, il documento di prassi chiarisce che le particolari modalità di calcolo dell’acconto IVA per l’anno 2017, determinato con metodo storico, riguardano solo coloro che dal 1° luglio 2017 sono soggetti alla scissione dei pagamenti.

Per il medesimo acconto di dicembre, le Pa che dal 1° gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, se procedono con il metodo storico, non devono considerare l’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, in quanto tali soggetti tengono già conto, nelle liquidazioni relative al 2016, dell’imposta assoggettata al meccanismo dello “split payment”.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’8 novembre 2017 - Split payment per le fatture successive al 1° luglio Correzione errori – Moscioni

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