Chi cataloga i libri resta senza esenzione

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Secondo l’articolo 10, n. 22 del Dpr 633/72, le prestazioni proprie delle biblioteche sono esenti da Iva. L’agenzia delle Entrate – risoluzione n. 148/2008 del 10 aprile – chiarisce l’ambito di applicazione della suddetta disposizione e precisa che le prestazioni proprie delle biblioteche vanno considerate nel loro complesso, in quanto solo nel loro insieme sono “funzionali all’erogazione di servizi di natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la biblioteca”. Pertanto, il servizio di catalogazione dei libri di una biblioteca non può essere esente da Iva perché non riguarda la gestione globale della struttura. Di conseguenza, come specifica e autonoma prestazione di servizi deve essere assoggettata ad Iva ordinaria del 20%.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Catalogare non è esente – Zuliani

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