Cfp a grandi imprese. Codici tributo per compensazione

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Cfp a grandi imprese. Codici tributo per compensazione

Il decreto Sostegni-bis, articolo 1, comma 30-bis, concede contributi a fondo perduto a favore di esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro e hanno subìto i danni conseguenti al protrarsi della pandemia da Covid-19.

Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 268440 del 13 ottobre 2021, in attuazione della misura suddetta, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, le specifiche tecniche apposite.

Nell’atto si specifica che i richiedenti possono, con scelta irrevocabile, decidere per l’utilizzo dei contributi, nella loro totalità, come crediti di imposta, solo mediante compensazione con modello F24. Fermo che l’uso dei crediti sia possibile solo a seguito dei controlli sull’istanza e della comunicazione di riconoscimento degli stessi riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’Agenzia delle Entrate, a completamento della procedura, ha emanato la risoluzione n. 63 del 3 novembre 2021 contenente i seguenti codici tributo utili per l’uso dei detti crediti in compensazione:

  • 6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”;
  • 6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”;
  • 6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.

Inoltre, si specifica che il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 sarà scartato.

Restituzione spontanea del contributo non spettante

Nella risoluzione n. 63/2021 sono presenti anche le istruzioni per effettuare la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, ricevuto attraverso accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione; in particolare:

  • le somme dovute, compresi interessi e sanzioni, vanno versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17, Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione prevista;
  • la regolarizzazione può avvenire restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi mentre per le sanzioni è possibile applicare le riduzioni di cui all’articolo 13, Dlgs n. 472/1997.

I relativi pagamenti devono avvenire tramite modello F24 Elide utilizzando i codici tributo ricavati dalle risoluzioni nn. 24 e 48 del 2021.

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