Sostegni bis, Cfp grandi imprese, domande al via. Pronto il modello
Pubblicato il 09 dicembre 2021
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Gli esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro ed hanno subito danni per l'effetto della pandemia, possono trasmettere le domande di Cfp fino al 13 dicembre 2021.
Sono stati definiti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità di invio e i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto all’articolo 1, comma 30-bis del Dl 73/2021, che è stato aggiunto dal legislatore in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni bis.
Con il provvedimento n. 268440/2021 del 13 ottobre è, inoltre, approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, per richiedere i contributi.
Contributi a fondo perduto “Sostegni” e “Sostegni-bis alternativo”
Con la conversione in legge del decreto Sostegni bis, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica, è stato aggiunto un nuovo articolo che ha esteso l’erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021) e dello stesso Sostegni bis DL 73/2021 (contributo alternativo o attività stagionali), a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro, ma non superiore a 15 milioni di euro, conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Sostegni-bis (ossia nel 2019 per i soggetti con esercizio corrispondente con l’anno solare).
Cfp, chi può presentare la domanda
La nuova platea dei beneficiari dei Cfp è, quindi, costituita dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro.
L’ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019; mentre l’ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni-bis alternativo” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
L’Agenzia ricorda che non possono accedere ai contributi i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge (nello specifico, al 23 marzo 2021 per il contributo Sostegni o al 26 maggio 2021 per il contributo Sostegni-bis automatico e alternativo), gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
Tra i potenziali beneficiari, invece, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
I suddetti soggetti, in base ai requisiti posseduti, possono quindi richiedere:
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il solo contributo Sostegni e, in caso di esito positivo dell’istanza, ottenere il riconoscimento del contributo Sostegni e del contributo Sostegni-bis automatico;
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il solo contributo Sostegni-bis attività stagionali e, in caso di elaborazione positiva dell’istanza, ottenere il riconoscimento del solo contributo Sostegni-bis attività stagionali;
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entrambi i contributi Sostegni e Sostegni-bis attività stagionali e, in caso positivo, ottenere il riconoscimento di entrambi i contributi, mentre non è previsto il riconoscimento del contributo Sostegni-bis automatico.
Grandi imprese con ricavi fino a quindici milioni di euro: come si calcolano i contributi
Specifica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 14 ottobre 2021, che una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda.
Se viene richiesto esclusivamente il contributo “Sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso viene riconosciuto anche il contributo “Sostegni-bis automatico”.
Se si richiede esclusivamente il contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30 per cento della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Se vengono richiesti entrambi i suddetti contributi, per il contributo “Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per tutti i soggetti l'importo di ciascun contributo non può essere, comunque, superiore a centocinquantamila euro.
Istanza per i Cfp Sostegni bis, termini di inoltro e modalità
Per la richiesta dei contributi, i soggetti interessati e in possesso dei requisiti devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
Con il nuovo provvedimento agenziale, sono definite:
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le modalità di presentazione dell’istanza,
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il suo contenuto informativo,
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i termini di presentazione,
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le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni normative.
Direttamente i soggetti interessati, o i loro intermediari delegati, possono trasmettere le domande per fruire dei benefici a partire dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021.
Nell'istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell'eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l'Iban del conto corrente su cui ricevere l'accredito.
In caso di errore è possibile presentare una nuova istanza entro il 13 dicembre, che sostituisce interamente quella precedente, solo se non è già stato eseguito il mandato di pagamento o comunicato il riconoscimento del credito d’imposta.
I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.
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