Cfp non spettanti. I codici tributo per restituirli

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Cfp non spettanti. I codici tributo per restituirli

L’aiuto economico, assegnato per far fronte alle difficoltà derivanti dalle misure emergenziali da Covid-19, deve essere restituito se i soggetti non possedevano i requisiti richiesti per averne diritto.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 7 luglio 2021 fornisce i codici tributo da indicare per recuperare i contributi in questione.

Contributo a fondo perduto non spettante: va restituito con F24 Elide

Il DL n. 34/2020 ha disposto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, in presenza di determinati requisiti.

Lo stesso provvedimento prevede che nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, si deve procedere al recupero dell’importo erogato, in aggiunta a sanzioni ed interessi.

Stessa sorte riguarda anche altri aiuti previsti dai successivi provvedimenti normativi adottati per il medesimo motivo.

La risoluzione n. 45/2021 specifica che va utilizzato il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando i seguenti codici tributo:

  •  “7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - contributo”;
  • 7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - interessi”;
  • 7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - sanzioni”.

Nella sezione “Erario ed altro” vanno segnalati:

- nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’ufficio,

- nel campo “tipo”, la lettera “R”,

- nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati,

- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

Il pagamento relativo alle spese di notifica è identificato con il codice tributo “A100” già attivo.

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