Cfp indebito per errore di calcolo. Restituzione senza sanzione

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Cfp indebito per errore di calcolo. Restituzione senza sanzione

Il contribuente che ha indebitamente percepito il contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Sostegni, a causa di un errore di calcolo del fatturato, che è stato chiarito dalle Entrate solo successivamente alla percezione dello stesso, è tenuto a “restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni”.

Il chiarimento arriva con la risposta ad interpello n. 581 dell’8 settembre 2021.

Decreto Sostegni, errore di calcolo nella spettanza del contributo a fondo perduto

L’istante è un contribuente che in data 21 aprile 2021 ha inoltrato la richiesta per ottenere il Cfp previsto dall’articolo 1 del Dl n. 41/2021, a favore dei titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo gli è stato regolarmente accreditato il 27 aprile.

La somma è stata calcolata facendo rientrare nel computo del fatturato 2019 del contribuente anche il valore derivante dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa.

Successivamente alla regolare percezione della somma, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5 del 14 maggio 2021, a chiarire che “L'assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell'ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni.

Di conseguenza, tale valore non deve essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019.

Il contribuente, che è intenzionato a restituire quanto indebitamente percepito, compresi gli interessi, chiede se siano dovute anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita percezione del contributo.

Contributo indebito, la buona fede salva il contribuente

Il contribuente ha beneficiato, quindi, di un sussidio calcolato sulla base di un fatturato mensile che includeva erroneamente il valore di un bene immobile estromesso. Per tale motivo, egli avrebbe dovuto restituire quanto indebitamente percepito, compresi gli interessi, ed essere sottoposto alle sanzioni previste dalla normativa in materia di fruizione illecita del fondo.

Tuttavia, il contribuente dichiara di aver percepito, in data 27 aprile 2021, il contributo a fondo perduto di cui al Dl n. 41/2021 e di essersi reso conto della non spettanza dello stesso solo a seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la successiva circolare n. 5/E/2021.

In altri termini, il contributo era stato richiesto correttamente sulla base della normativa in vigore alla data della richiesta e in epoca precedente rispetto alla precisazione sull'esclusione dei valori dell'estromissione dell'immobile dal conteggio.

L’Amministrazione finanziaria, a questo punto, basandosi sul presupposto che l'errore commesso dall'istante, da cui è conseguita l'erronea percezione del Cfp, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sè stesso (trattandosi di una ditta individuale) e che i chiarimenti in proposito siano pervenuti solo dopo aver ricevuto la somma, ritiene che l'istante possa restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni. Ciò in applicazione dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente.

Le modalità di restituzione sono quelle indicate nel provvedimento agenziale del 23 marzo 2021: il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può procedere alla restituzione con versamento spontaneo, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo 8077 in riferimento al contributo indebitamente percepito, e 8078 con riferimento ai relativi interessi.

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