Cessione illegittima? L'obbligazione contributiva resta in capo alla società cedente

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Cessione illegittima? L'obbligazione contributiva resta in capo alla società cedente

Nel caso di cessione d'azienda dichiarata illegittima, l'obbligo contributivo previdenziale del cedente permane anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del beneficiario della cessione.

Sono, infatti, irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l'eventuale pagamento di contributi da parte del cessionario per lo stesso periodo.

E' questo il principio di diritto enunciato dal Corte dei cassazione nel testo dell'ordinanza n. 9143 del 31 marzo 2023, sulla cui base ha accolto il ricorso promosso dall'INPS che si era visto negare, dalla Corte d'appello, il debito preteso nei confronti di una società all'esito della dichiarazione di illegittimità di un'operazione di cessione di ramo di azienda.

Le somme in esame erano state richieste dall'Istituto previdenziale a titolo di contributi per 10 lavoratori "reintegrati" presso la società cedente.

Nel dare ragione a quest'ultima, oppostasi alla richiesta dell'INPS, la Corte territoriale aveva ritenuto che durante la cessione - invalidata solo successivamente, con sentenza - non vi fossero obblighi retributivi né contributivi in capo alla cedente.

L'INPS aveva impugnato tali conclusioni davanti alla Corte di legittimità: secondo la sua difesa, il giudice di secondo grado aveva errato nell'attribuire rilievo al mancato svolgimento della prestazione per la società cedente, la quale aveva anche ammesso di essere la datrice di lavoro dei lavoratori in questione.

Obbligo previdenziale a carico del cedente

Gli Ermellini hanno giudicato fondate le predette doglianze, dopo aver evidenziato, in primo luogo, come la sentenza che aveva invalidato la cessione di azienda fosse divenuta cosa giudicata (pur se in epoca successiva al verbale di accertamento ispettivo), e come, di conseguenza, i rapporti di lavoro delle maestranze interessate dalla predetta cessione fossero stati ricostituiti con effetto ex tunc nei confronti dell'unico reale datore di lavoro (la società cedente), tenuta agli obblighi di legge, retributivi e previdenziali, secondo le regole generali.

Nella vicenda di specie, quindi, alla configurabilità dell'obbligazione contributiva della società c.d. cedente non ostava l'esclusione - pronunciata in primo grado in altro separato giudizio - di differenze retributive dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, e ciò in ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto alle vicende del rapporto lavorativo.

L'immanenza dell'obbligazione previdenziale - si legge nel testo della decisione - prescinde dal comportamento delle parti del rapporto di lavoro e dall'effettiva prestazione lavorativa, rilevando, in proposito, solo l'esistenza sul piano formale di un rapporto di lavoro.

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