Cessione Ecobonus e Sismabonus senza imposta di registro
Pubblicato il 06 dicembre 2018
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Sono contenuti in una risoluzione delle Entrate alcuni chiarimenti relativi alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (Ecobonus e Sismabonus).
Nello specifico, veniva chiesto:
- da quale momento è utilizzabile il credito da parte del cessionario;
- se è necessaria preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente;
- se l’atto di cessione necessiti di particolari formalità, con riferimento all’applicazione dell’imposta di registro.
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013, i soggetti che sostengono spese per interventi diretti alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, al posto della detrazione, possono scegliere di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
La materia è stata disciplinata dai provvedimenti del Direttore dell’agenzia delle Entrate 8 giugno 2017 e 28 agosto 2017; chiarimenti sono pervenuti dall’agenzia delle Entrate con le circolari n. 11/E/2018 e n. 17/E/2018.
Come avviene la cessione
Le norme stabiliscono che il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio.
Il cedente è tenuto a comunicare all’amministratore, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale del beneficiario, il proprio nome, cognome e codice fiscale.
E’ l’amministratore che deve comunicare alle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, l’accettazione del cessionario; consegna poi al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicandogli anche il protocollo telematico con cui ha effettuato la segnalazione all’Amministrazione finanziaria. Si specifica che la mancanza dell’invio della comunicazione da parte dell’amministratore comporta l’inefficacia della cessione.
Il cessionario può fruire del credito a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa. Inoltre, il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile, dandone sempre notizia all’Agenzia.
Non rileva la forma con cui avviene la cessione
Per rispondere ad uno dei quesiti posti, quindi, la risoluzione n. 84 del 5 dicembre 2018 afferma che non è rilevante la forma che viene utilizzata per la cessione del credito.
L’unico punito rilevante, come detto, è la comunicazione all’agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore del condominio.
Non è necessaria la registrazione
Quanto all’imposta di registro, si specifica che l’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, redatto in forma scritta, non è soggetto all’obbligo di registrazione (ai sensi dell’articolo 5 della tabella allegata al Dpr 131/1986 - Tur).
Non è prevista la registrazione nemmeno per l’atto di cessione redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- eDotto.com – Edicola del 6 novembre 2018 - Cessione dell’Ecobonus. L’Agenzia apre alla somministrazione di lavoro – Pichirallo
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