Cessione dell’Ecobonus. L’Agenzia apre alla somministrazione di lavoro

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Cessione dell’Ecobonus. L’Agenzia apre alla somministrazione di lavoro

E’ possibile effettuare la cessione dell’Ecobonus anche all’agenzia di somministrazione che ha fornito personale alle imprese appaltatrici che hanno eseguito i lavori oggetto di agevolazione.

Il chiarimento, in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica, arriva con risposta n. 61 del 5 novembre 2018, data dall’agenzia delle Entrate.

Viene ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, inclusi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari, può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, ad esclusione delle banche e degli intermediari finanziari (solo i contribuenti che ricadono nella "no tax area" possono cedere a banche e intermediari finanziari).

Con circolari del 2018, nn. 11 e 17, è stato precisato che gli “altri soggetti privati” cui viene ceduta la detrazione devono avere un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto all’agevolazione. Tale collegamento deve essere valutato con riferimento sia alla cessione originaria che a quella successiva.

Detto questo, si rileva come il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione sussista anche con la società che fornisce il personale nell’ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito. Infatti, l'agenzia di somministrazione effettua gli interventi che danno origine alla detrazione cedibile, grazie al lavoro prestato dai lavoratori somministrati all'impresa, che li ha effettivamente eseguiti.

Alla stessa conclusione si giunge – prosegue la risposta delle Entrate – anche quando la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi ad un’associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito.

In definitiva, l’ATI rappresenta uno strumento di cooperazione temporanea ed occasionale tra imprese per la realizzazione congiunta di un’opera o un affare.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 26 luglio 2018 - Ecobonus e Sismabonus ceduti. Attivati i codici tributo per l’utilizzo – Pichirallo

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