Cessione di ramo d’azienda
Pubblicato il 24 gennaio 2017
Condividi l'articolo:
E' elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda - prevista dall'art. 2112 c.c. - l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionale ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti.
Nel caso di specie, relativo ad una cessione di attività di call center, oltre ai dipendenti sono stati effettivamente ceduti gli arredi, i personal computer, le cuffie, i telefoni, le stampanti, gli apparati di rete e gli apparati sale.
Tuttavia, per la Corte di Cassazione, sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017, non si è in presenza di una cessione di un ramo "dematerializzato" o "leggero" perché i lavoratori ceduti non costituivano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non invece come una mera sommatoria di dipendenti.
Inoltre, quella ceduta era una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, proprio perché ad essa facevano parte anche lavoratori addetti alla attività di assistenza della clientela di fascia più alta (TOP fisso e mobile), rimasta della competenza dell’azienda cedente.
Vi era, infine, da segnalare la mancanza di autonomia nell’organizzazione del lavoro poiché tutte le procedure operative, anche dettagliate, erano determinate a livello centrale, così come gli obiettivi da raggiungere, l'autorizzazione di spese per trasferte, rimborsi e cancelleria nonché le regole comportamentali di base per il rapporto con il cliente al punto che, in caso di necessità, gli interventi venivano passati ad altre strutture, interne o esterne.
In definitiva, nel caso di specie mancava l'autonomia e l'autosufficienza dell'articolazione aziendale trasferita, dimostrata dalla continua interazione necessaria per la realizzazione dell'attività ceduta, non svolta in autonomia, in continuo collegamento e sotto il controllo dell’azienda cedente con i programmi informatici necessari rimasti in proprietà esclusiva dell'impresa cedente stessa, senza i quali non sarebbe stato possibile l'espletamento del servizio.
Concludendo, quindi, in presenza dei suddetti presupposti è ipotizzabile, non già una cessione di ramo d’azienda, ma una mera esternalizzazione di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: