Cessione di quote con falsità ideologica, non è abuso di diritto ma reato
Pubblicato il 01 agosto 2017
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Configura il reato di dichiarazione infedele la cessione di immobili mascherata da una cessione di quote, quando tale operazione comporta un’evasione di imposta superiore alla soglia penalmente rilevante.
In tal caso, non può invocarsi la scriminante dell'abuso di diritto, che per potersi configurare deve caratterizzarsi per l’assenza di attività simulatorie e fraudolenti, quanto piuttosto il reato più grave connotato da falsità ideologica.
Il comportamento fraudolento dell'imputato di voler cedere immobili anziché quote societarie ha portato la Terza sezione penale della Corte di Cassazione a fornire tale conclusione nella sentenza n. 38016 del 31 luglio 2017.
Il fatto
I giudici di merito avevano condannato il legale rappresentante di una società per il reato di dichiarazione infedele (articolo 4, decreto legislativo 74/2000) in quanto, dietro l'apparenza di una operazione di cessione di quote societarie, aveva occultato un trasferimento di beni immobili, indicando nella dichiarazione dei redditi una plusvalenza con esenzione al 95%, invece che una plusvalenza ordinariamente tassabile e, quindi, determinante nella formazione del reddito ai fini Ires.
Dopo la conferma della condanna anche in appello, l'imputato è ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che l'operazione non costituiva reato dal momento che la censura di eventuali operazioni considerate abuso del diritto, non assumono alcuna rilevanza penale con l’introduzione dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
La simulazione della finta cessione di quote si colloca nell’ambito dell’evasione
Nella sentenza n. 38016/2017, la Corte di Cassazione boccia il ricorso dell'imputato e confermando le motivazioni dei giudici di merito ravvisa nelle azioni del legale rappresentante della società un sistema di condotte simulate, connotate dal dolo di evasione.
Facendo un excursus delle condotte che distinguono l'abuso del diritto dal reato di dichiarazione infedele, gli Ermellini precisano che con l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’abuso del diritto, non è più configurabile il reato di dichiarazione infedele in presenza di condotte puramente elusive.
Tuttavia, è anche vero, che in presenza di comportamenti simulatori finalizzati a realizzare una “immutatio veri” del contenuto della dichiarazione fiscale, l'istituto dell'abuso del diritto non può essere preso in considerazione.
In applicazione della nuova norma sull’abuso di diritto, i fatti contestati sarebbero irrilevanti ai fini penali, ma dato che l'imputato aveva adottato comportamenti simulatori preordinati ad evitare la tassazione delle somme risultanti dalla cessione, ciò ha configurato la condotta più grave connotata da falsità ideologica per cui l'istituto dell'abuso di diritto trova applicazione solo residualmente, mentre emerge la rilevanza penale delle condotte oggetto di contestazione.
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