Cessione del credito Iva a scopo di garanzia

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Cessione del credito Iva a scopo di garanzia

Con la risoluzione n. 39/2017, l'Agenzia delle Entrate esamina un contratto di cessione del credito Iva a scopo di garanzia.

Si tratta di una forma contrattuale molto frequente nella prassi bancaria, che viene sottoscritto per garantire un finanziamento da erogare al contribuente/cedente.

La fattispecie prevede che il credito Iva venga automaticamente ritrasferito al cedente in caso di rimborso del finanziamento; ne deriva che la cessione del credito Iva è accessoria al finanziamento: essa può essere notificata all'Amministrazione finanziaria ed è opponibile nei confronti di quest'ultima.

Requisiti del contratto di cessione del credito

Con istanza di consulenza giuridica, vengono sollevati alcuni requisiti a chiarimento di questa specifica forma contrattuale. In particolare, si volevano conoscere

- i requisiti essenziali di questo tipo di contratto;

- se fosse valida la clausola del contratto di cessione in cui il cessionario acconsentiva che le somme pagate dall'Amministrazione finanziaria, a titolo di rimborso del credito Iva, fossero versate su un apposito conto corrente intestato al contribuente/cedente.

Chiarimenti Agenzia Entrate

Nella risoluzione n. 39/E del 28 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate parte con l'esaminare gli effetti, la struttura e la funzione del contratto di cessione del credito e, poi, in particolare, si sofferma sulle caratteristiche del contratto di cessione del credito a scopo di garanzia.

Riguardo a quest'ultima specifica fattispecie, la risoluzione n. 39/2017 chiarisce che:

- la cessione del credito Iva chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi e notificato all’Amministrazione finanziaria è efficace nei confronti di quest’ultima;

- sempre nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è efficace la clausola che prevede il versamento del rimborso sul conto della cedente. In tale contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, infatti, è naturale che il credito Iva sia incassato dal cedente, al quale il credito si ritrasferisce automaticamente a seguito dell’adempimento del debito garantito. Solo di fronte ad eventi “patologici” del contratto di finanziamento, è significativa la clausola secondo cui “Qualora la Cessionaria invii alla Cedente una comunicazione di risoluzione automatica, di diffida ad adempiere o di recesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento, la Cessionaria avrà diritto di richiedere all’Amministrazione Finanziaria di pagare il Credito Iva su un conto corrente ad essa intestato…”;

- nel suddetto caso non si realizza una “rinuncia” alla cessione del credito da parte della cessionaria, che si configurerebbe, nella sostanza, come una seconda cessione del credito, bensì la perdita di efficacia della cessione originaria, con il ri-trasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario;

- in caso di “rinuncia” della cessionaria alla cessione del credito, ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito Iva deve essere erogato al contribuente cedente e non al cessionario.

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