Cessione d’azienda simulata? Licenziamento nullo
Pubblicato il 08 febbraio 2024
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Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra.
Questo, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Impresa unitaria anche con più di datori di lavoro
Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti:
- unicità della struttura organizzativa e produttiva;
- integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
- coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
- utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
In tale contesto, tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.
Simulazione di cessione d'azienda: nullità del licenziamento
I principi sono stati ribaditi dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 2526 del 26 gennaio 2024 nel confermare la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato nullo, in quanto ritorsivo, il licenziamento intimato ad un lavoratore da parte di una società.
Alla base della decisione di merito, l'accertamento della natura simulata della cessione di azienda intervenuta tra le due società succedutesi nella titolarità formale del rapporto di lavoro.
In conseguenza dell’accertata simulazione della cessione aziendale e dell'accertata esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, la Corte territoriale aveva ritenuto provato che la prima società, a dispetto della sua avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, aveva di fatto continuato a operare e non poteva così essere considerata un soggetto giuridico estinto.
Ne discendeva:
- la tempestività dell'impugnativa del licenziamento, ricevuta entro i 60 giorni sia dalla cessionaria che cedente, e della richiesta di esperimento di conciliazione, inviata ad entrambe le società entro i successivi 270 giorni.
- la ritorsività del licenziamento intimato, in quanto l'intera operazione di costituzione di altra società e cessione aziendale era finalizzata al licenziamento dei lavoratori e alla creazione di uno schermo protettivo nei confronti delle loro pretese.
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