Cessione d'azienda: niente TFR dal Fondo INPS prima del Codice della crisi

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Cessione d'azienda: niente TFR dal Fondo INPS prima del Codice della crisi

Il diritto del lavoratore di accedere al Fondo di Garanzia INPS per il TFR e le ultime tre mensilità richiede una connessione diretta tra insolvenza del datore e credito vantato.

Il Fondo di Garanzia, quindi, non può essere utilizzato per coprire debiti contratti da un datore di lavoro cedente se il rapporto di lavoro è successivamente proseguito con un cessionario. Eventuali patti privati non vincolano l'INPS.

Va esclusa, inoltre, l'applicazione retroattiva delle novità introdotte in materia dal Codice della crisi d'impresa, per le procedure antecedenti.

Fondo di garanzia, TFR e cessione d'azienda: il caso esaminato

Con sentenza n. 1860 del 27 gennaio 2025, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, si è occupata di una controversia legata al diritto di un lavoratore di accedere al Fondo di Garanzia gestito dall'INPS per ottenere il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e delle ultime tre mensilità di retribuzione non percepite.

La lite era scaturita in seguito al fallimento dell'azienda cedente e alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso un'azienda cessionaria.

Sia in primo grado che in sede di appello, i giudici di merito avevano riconosciuto la legittimità delle richieste del lavoratore.

I giudici territoriali, in particolare, avevano rilevato che l'impresa debitrice aveva ceduto l'azienda nel 2013, stipulando un accordo sindacale che attribuiva alla cedente i debiti verso i lavoratori, incluso il TFR.

Dopo il fallimento della cedente e le dimissioni del lavoratore dalla cessionaria, hanno ritenuto che fossero presenti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia.

L'INPS aveva impugnato questa decisione, sostenendo che i crediti del lavoratore erano maturati sotto l'azienda cedente e che il rapporto di lavoro era proseguito con il cessionario.

Secondo l'Istituto, la normativa applicabile escludeva l'intervento del Fondo in situazioni come quella analizzata, in cui non si poteva dimostrare una diretta correlazione tra il fallimento del datore di lavoro e l'inadempimento dei crediti retributivi.

La decisione della Corte di Cassazione  

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'INPS, ribaltando la decisione della Corte d'Appello.

Secondo la Suprema corte, il diritto di accedere al Fondo di Garanzia non può essere riconosciuto in assenza di un collegamento diretto tra l'insolvenza del datore di lavoro cedente e i crediti vantati dal lavoratore.

Le condizioni di intervento del Fondo di garanzia, infatti, risultano tassativamente indicate e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il Fondo di Garanzia INPS, del resto, è uno strumento pubblico destinato esclusivamente a situazioni specifiche e che non può essere utilizzato per coprire debiti contratti da un datore di lavoro cedente se il rapporto di lavoro è successivamente proseguito con un cessionario.

Ne discende che eventuali patti privati, come la rinuncia alla solidarietà passiva del cessionario, non possono vincolare l'intervento del Fondo, poiché si tratta di obbligazioni pubbliche regolate dalla legge e non da accordi privati.

La Corte di cassazione, in definitiva, ha respinto l'originaria richiesta del lavoratore, giudicando che non sussistessero i presupposti legali per accedere alle prestazioni del Fondo.

Ha inoltre dichiarato che le spese processuali dovessero essere compensate tra le parti, riconoscendo la complessità delle questioni giuridiche coinvolte, per le quali la giurisprudenza ha trovato un'interpretazione univoca solo in tempi recenti.

Inapplicabili le novità introdotte dal Codice della crisi

Nella propria disamina, la Cassazione ha affrontato anche il tema della nuova disciplina introdotta, in materia, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), evidenziando che tali previsioni non sono applicabili retroattivamente alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore.

Il Codice - ha inoltre evidenziato la Corte - può essere utilizzato esclusivamente come criterio interpretativo in casi in cui vi sia continuità tra la normativa precedente e quella introdotta dalla nuova disciplina. Tuttavia, nella fattispecie esaminata, questa continuità non era riscontrabile.

In particolare, la Corte ha sottolineato il carattere innovativo del comma 5-bis dell'art. 47 della legge n. 428/1990, come modificato dal Codice della crisi.

Tale norma afferma che il credito per il TFR diventa immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda e considera il trasferimento dei lavoratori al cessionario come una cessazione del rapporto di lavoro, anche se il rapporto prosegue.

Per la Corte, questa previsione risulta in "consapevole discontinuità" con il diritto previgente, il che rende impossibile utilizzarla come base interpretativa per situazioni regolate dalla normativa precedente.

Accesso al Fondo di garanzia previo accertamento del diritto

Da segnalare, sulla tematica, altra sentenza della Corte di cassazione - la n. 1934 del 28 gennaio 2024 - con cui gli Ermellini hanno fornito ulteriori chiarimenti riguardo l'accesso alle prestazioni del Fondo INPS.

Per ottenere il trattamento di fine rapporto dal Fondo di garanzia INPS - si legge nella decisione - il lavoratore deve soddisfare tutti i requisiti di legge affinché sorga l'obbligo dell'Istituto di corrispondere la prestazione.

Tra questi, è essenziale l’accertamento della sussistenza e dell’ammontare del credito, poiché su tale misura si basa l'intervento del Fondo.

Se il datore di lavoro è una società estinta e non più soggetta a fallimento, l’accertamento deve avvenire nei confronti dei soci, che ne diventano i successori, indipendentemente dall’effettiva riscossione di somme dal bilancio finale di liquidazione.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso La controversia riguardava il diritto di un lavoratore di accedere al Fondo di Garanzia INPS per ottenere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità.
Questione dibattuta Se il Fondo di Garanzia potesse intervenire per coprire debiti contratti da un datore di lavoro cedente, anche se il rapporto di lavoro era proseguito con un cessionario.
Soluzione della Corte La Corte ha stabilito che il diritto di accedere al Fondo richiede un collegamento diretto tra l'insolvenza del datore e il credito, escludendo il Fondo in casi in cui il rapporto prosegua con il cessionario. Eventuali accordi privati non possono vincolare il Fondo, che è regolato da obblighi pubblici. Inoltre, le novità del Codice della crisi d'impresa non si applicano retroattivamente.
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