Inps cede crediti, avvocati non compensati

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Inps cede crediti, avvocati non compensati

Gli Avvocati interni dell’Inps non possono vantare pretese economiche in ordine alla cessione dei crediti, a titolo oneroso, da parte dell’Ente.

E’ quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, respingendo le pretese degli Avvocati dell’Inps volte ad ottenere un compenso, a seguito della cessione dei crediti dell’Ente ad una società di cartolarizzazione.

Il fatto

Il fatto sottoposto alla Corte, riguardava una serie di contratti stipulati rispettivamente nel 1999, 2001 e 2002 con cui l’Inps cedeva alla società acquirente i crediti contributivi maturati, in ordine ai quali si impegnava a proseguire, ex art. 111, i relativi giudizi e le esecuzioni in corso. In particolare, una specifica clausola prevedeva che società acquirente conferisse mandato con rappresentanza all’Inps affinché provvedesse, tramite i propri avvocati, alla difesa tecnica dell’acquirente medesimo dinnanzi alle autorità giudiziarie. Per tutti gli oneri sostenuti per la riscossione e per il recupero dei crediti era poi contemplato un rimborso forfettario in favore dell’Ente cedente.

Richiamando proprio detta clausola, il Consiglio di Amministrazione dell’Inps decise di attribuire il 2% dei crediti recuperati in via legale all'Avvocatura interna. Delibera che venne tuttavia revocata l’anno dopo dal Commissario Straordinario dell’Istituto – e di tale decisione si dolevano gli avvocati – sul presupposto che detta percentuale dei crediti riscossi e recuperati fosse un corrispettivo di pertinenza dell’Inps e non della relativa Avvocatura, atteso che i legali, iscritti all'Albo speciale, potevano patrocinare solo in nome dell’Inps – al quale la cessionaria aveva dovuto conferire mandato con rappresentanza – e non rientrando nelle competenze del C.d.a. dell’Istituto la determinazione del trattamento dei dipendenti, di competenza esclusiva della contrattazione collettiva.

Importo del 2% all’Inps

Presupposto ritenuto corretto dalla Corte di Cassazione, secondo cui – con sentenza n. 3487 depositata il 23 febbraio 2016 – la percentuale del 2%  era da riconoscersi all’Inps (non ai suoi Avvocati) in quanto costituiva un compenso forfettario corrisposto da un terzo per i compiti svolti per suo conto, non comprendenti solo attività strettamente processuali e richiedenti necessariamente l’attività dell’avvocato dell’Ente, ma anche altri oneri ed attività accessorie e complementari a quelle legali, inerenti al personale amministrativo degli Uffici legali.

 

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