Cessione crediti in edilizia: il ruolo del CdL
Pubblicato il 07 dicembre 2021
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Il perfezionamento delle pratiche per la cessione del credito derivante da ristrutturazioni edilizie, ecobonus, superbonus e sismabonus assegna al Consulente del Lavoro un ruolo fondamentale nel caso in cui, in qualità di intermediario, può apporre il visto di conformità e presentare la modulistica all’Agenzia delle Entrate.
Sul punto, con l’approfondimento del 6 dicembre 2021, i Consulenti del Lavoro hanno sintetizzato la procedura per la comunicazione delle opzioni per i diversi crediti cedibili, coordinando le indicazioni con il D.L. n. 157/2021 (“Antifrodi”). Inoltre, a disposizione degli interessati anche un utile prospetto riepilogativo per mettere a sistema agevolazioni, visto di conformità e attestazione della congruità delle spese prima e dopo l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”.
Comunicazione delle opzioni, la procedura
Gli interventi soggetti a crediti cedibili sono i seguenti:
- interventi trainanti e trainati che beneficiano del superbonus;
- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari, nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
- interventi per l’adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Decreto “Antifrodi”, novità in vigore dal 12 novembre 2021
Con l’entrata in vigore dal 12 novembre 2021 del D.L. n.157/2021 (cd. “Decreto Antifrodi”), i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese sostenute dovranno applicare il visto di conformità.
Il provvedimento prevede, infatti, che:
- il visto di conformità si applichi anche per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi per il superbonus, ad eccezione della dichiarazione precompilata e del modello 730 effettuato tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
- il visto di conformità sia esteso anche agli interventi di manutenzione straordinaria e di efficienza energetica per cessione/sconto in fattura;
- per tutti gli invii di cessione del credito, l’Agenzia elle Entrate può sospendere (per massimo 30 giorni) gli effetti della comunicazione per un controllo di eventuali profili di rischio.
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