Controlli antifrode: procedura di sospensione dei crediti ceduti
Pubblicato il 02 dicembre 2021
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La stretta sui controlli per limitare le frodi nelle cessioni di crediti d’imposta è arrivata con il Dl n. 157/2021 – c.d. Decreto Antifrodi.
Il testo ha inserito il nuovo art. 122 bis al Decreto Rilancio che agli artt. 121 e 122, ha previsto la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante ovvero del credito d’imposta, per la cessione del credito d’imposta, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, ovvero per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
La nuova norma, in vigore dal 12 novembre scorso, è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti e consente all'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a trenta giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni, quando emergono profili di rischio.
I criteri e le modalità per procedere alla detta sospensione sono contenuti nel provvedimento del 1° dicembre 2021, prot. 340450, dell’Agenzia delle Entrate.
Contrasto alle frodi nelle cessioni di crediti: criteri di controllo
I criteri utilizzati per procedere alla sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, attengono:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Controlli sulla cessione dei crediti. Procedura di sospensione
A fronte delle comunicazioni ricevute, l’Agenzia comunica entro 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione la sospensione della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa. Il periodo di sospensione non può essere superiore a 30 giorni.
Il provvedimento 340450/2021, in particolare, specifica la procedura:
- la sospensione viene comunicata con ricevuta disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, per il caso di opzioni ex art. 121 del DL n. 34/2020;
- con riferimento all’art. 122 del detto decreto, la sospensione delle comunicazioni viene comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia tramite la quale è stata inviata la comunicazione.
La sospensione riguarderà l’intera comunicazione.
Esito della sospensione
Cosa può accadere a seguito della sospensione?
Gli scenari possibili sono i seguenti:
- conferma dei motivi della sospensione. La comunicazione inviata all’Agenzia viene annullata, dando motivazione (e si considera non effettuata);
- non vengono confermati gli elementi di rischio paventati. La comunicazione si ha per eseguita e produce gli effetti previsti. Stesso risultato si ha trascorso il termine massimo per la sospensione che è di 30 giorni.
In questo ultimo caso, precisa l’Agenzia, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.
Modifiche a bonus per botteghe e negozi e canoni di locazione non abitativo
Vengono, altresì, modificate alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
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