Cessione carburante in mare senza Iva

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Cessione carburante in mare senza Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la prima risoluzione del nuovo anno, chiarisce il trattamento Iva delle operazioni di rifornimento di carburante delle navi impiegate in ambito internazionale, che vengono effettuate tramite trader.

Dopo l'entrata in vigore, dal 1° maggio 2016, del nuovo codice doganale della Ue (regolamento 952/Ue/2013), che ha introdotto alcune novità in tema di esportazione delle merci fornite come approvvigionamento di navi e aeromobili, l'Amministrazione finanziaria ha cambiato il proprio orientamento ed ha esteso la non imponibilità Iva (ex articolo 8-bis del Dpr 633/72) anche alle cessioni di carburante effettuate con l’intervento di soggetti intermediari (cosiddetto bunkeraggio).

Nuovo orientamento giurisprudenziale

Influente nel cambio di interpretazione fiscale è stata anche la recente giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, secondo la quale l'ipotesi di non imponibilità Iva può essere duplicata e, di conseguenza, può essere applicata sia alle cessioni effettuate direttamente nei confronti dell’armatore, sia nei confronti delle precedenti operazioni di cessioni effettuate nei confronti di trader, nazionali o esteri, purché questi ultimi non entrino in possesso dei beni.

Cambio rotta Agenzia Entrate

Alla luce dell’evoluzione della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2017, estende la non imponibilità Iva prevista in relazione alle cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare, anche al contestuale e concomitante trasferimento della proprietà del carburante dalla società petrolifera all’intermediario (trader).

Tutto ciò a condizione che la consegna del carburante sia effettuata dalla società petrolifera – su indicazione dell’intermediario – direttamente nel serbatoio della nave e che tale circostanza sia attestata dall’espletamento delle formalità doganali da parte di quest’ultima.

In tale circostanza si può riconoscere, ai fini Iva, la sussistenza di due cessioni di beni territorialmente rilevanti nello Stato, a cui è applicabile il beneficio della non imponibilità.

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