Cessazione dell’attività. Rimborso per Iva non incassata
Pubblicato il 30 maggio 2022
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Vengono forniti chiarimenti in riferimento al recupero dell'Iva di rivalsa non incassata, nel momento in cui il soggetto che ha cessato l’attività non può emettere nota di variazione Iva né presentare dichiarazione integrativa a favore.
La risposta n. 309 del 27 maggio 2022 si occupa del caso di un creditore fallimentare che è stato inserito tra i chirografari ma ha chiuso la partita Iva prima del deposito del piano di riparto; pertanto, non può emettere la nota di credito, pur avendo diritto alla restituzione dell'Iva, e nemmeno presentare una dichiarazione integrativa a favore. Chiede, per recuperare l'Iva, di poter presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter del DPR n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate illustra i presupposti che riguardano le variazioni in diminuzione dell’imposta; diversamente dalle variazioni in aumento, esse hanno natura facoltativa e sono limitate ad ipotesi circoscritte.
Per quanto riguarda, invece, l’articolo 30-ter in parola, chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 20/2021 facendo presente come il ricorso all’istanza di rimborso non possa sussistere per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo. Peraltro, la possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta quando il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, DPR n. 633/1972.
Istanza di rimborso per casi eccezionali
Nel caso di cui si discute, è sorto il diritto ad emettere la nota di variazione con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto depositato dal curatore; però, a tale data l'istante ha cessato la propria attività.
Nel presupposto che siano stati assolti tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate fino alla data di cessazione dell'attività, si ritiene legittima la chiusura della partita Iva e non vi sono motivi perchè il soggetto la riapra al fine di recuperare il credito Iva.
In conclusione, per consentire all’istante il recupero dell’imposta non incassata, si ritiene che vi sono le condizioni oggettive che non consentono di esperire il normale rimedio dell’emissione della nota di variazione in diminuzione e si può fare ricorso alla presentazione dell’istanza di rimborso all’ufficio competente (articolo 30-ter, Dpr 622/1972).
Ciò qualora l'Iva addebitata in rivalsa sia stata inserita, a suo tempo, nella liquidazione periodica e annuale di riferimento.
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