Cedolare secca Sanzioni per le irregolarità con il ravvedimento operoso
Pubblicato il 04 settembre 2017
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L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 115 del 1° settembre 2017, apre la via al ravvedimento operoso nel caso di tardiva od omessa comunicazione della proroga di un contratto di locazione in regime di cedolare secca.
Inoltre, nello stesso documento di prassi, si chiariscono le modalità di rinuncia all’aumento del canone, quale condizione per l’esercizio dell’opzione stessa.
Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alla cedolare secca
Nella risoluzione n. 115/2017 l'Agenzia specifica che a seguito delle modifiche introdotte dal Dl n. 193 del 2016, l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto, ovvero nelle annualità successive, se il contribuente tiene un comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione per tale regime, effettuando i relativi versamenti, e dichiarando i redditi da cedolare secca nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi.
Il legislatore ha introdotto una sanzione proporzionale alla gravità del comportamento tenuto dal contribuente, nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di proroga del contratto.
L'Agenzia specifica che a tale sanzione è applicabile la disciplina generale del ravvedimento operoso, che permette al contribuente di rimediare in modo spontaneo alle omissioni e irregolarità commesse, per poter fruire della riduzione delle sanzioni, in proporzione al ritardo con cui avviene la regolarizzazione.
Perciò – secondo la risoluzione n. 115/2017 - chi trasmette con un ritardo non superiore di 30 giorni la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca al Fisco vedrà applicata una sanzione di 50 euro in linea con l'istituto del ravvedimento, oltre i 30 giorni scatta la sanzione di 100 euro.
Modalità di comunicazione della rinuncia all’aumento del canone
Relativamente al secondo dubbio sollevato all'Agenzia delle Entrate, la risoluzione in oggetto specifica che è possibile comunicare la rinuncia all'aumento del canone di locazione con la raccomandata se la stessa rinuncia non sia stata già prevista dal contratto di locazione. Nel caso di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata.
- eDotto.com – Edicola 11 marzo 2017 - Cedolare secca Codice per sanzione per mancata comunicazione – Moscioni
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