Cedolare secca Codice per sanzione per mancata comunicazione

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Cedolare secca Codice per sanzione per mancata comunicazione

L'articolo 7-quater, comma 24, del Dl 193/2016 - collegato fiscale alla legge di bilancio 2017 - sancisce che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione immobiliare soggetto a cedolare secca non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma l'applicazione di una sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un apposito codice tributo per il versamento tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” della suddetta sanzione.

La risoluzione n. 30/E del 10 marzo 2017 istituisce il seguente codice tributo:

  • 1511” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzione per mancata comunicazione di proroga o di risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”.

In sede di compilazione del modello F24, all’interno della sezione “contribuente” devono essere indicati:

- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento;

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Codici tributo per comunicazioni Sisma 2012

Con altra risoluzione del 10 marzo 2017 – la n. 31/E – l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare le somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, qualora si intenda pagare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto.

Nello specifico, sono istituiti, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, i codici tributo per consentire agli stessi di utilizzare il credito d’imposta a loro spettante ai fini del pagamento degli importi contenuti nelle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis, Dpr n. 600/1973.

In particolare si tratta dei codici:

906C” (imposta),

907C”(interessi),

908C” (sanzioni).

I contribuenti destinatari delle comunicazioni ex art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 possono utilizzare i nuovi codici tributo nel caso in cui intendano versare solamente una quota dell’importo totale richiesto.

Nel modello F24, i suddetti codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento indicati nella comunicazione.

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