Cda responsabile per le omesse ritenute

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Cda responsabile per le omesse ritenute

Ogni componente del consiglio di amministrazione della Srl è responsabile per l’omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, certificate e dichiarate dal presidente del consiglio.

Sì al sequestro nei confronti dei singoli componenti

La Corte di cassazione ha confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni nella disponibilità di tre componenti del consiglio di amministrazione di una Srl, indiziati del reato di omesso versamento, per un ammontare corrispondente al profitto del reato.

I tre amministratori avevano avanzato ricorso in sede di legittimità lamentando, in particolare, che la responsabilità per l’omesso versamento delle ritenute fosse stata illegittimamente estesa all’intero consiglio di amministrazione anziché riconosciuta solo nei confronti del presidente del Cda che aveva sottoscritto e certificato le ritenute medesime.

Motivo non condiviso dalla Suprema corte la quale, con sentenza n. 2741 depositata il 23 gennaio 2018, ha rigettato le doglianze dei ricorrenti, escludendo la fondatezza della tesi che vedrebbe come obbligato al versamento delle ritenute solo colui che le ha certificate e/o dichiarate.

Non risponde il solo sottoscrittore

Dal tenore letterale della fattispecie incriminatrice – hanno spiegato i giudici di legittimità – non può ricavarsi la citata conclusione in quanto la certificazione delle ritenute rileva solo quale fatto che qualifica l’oggetto materiale della condotta omissiva, non essendo per contro richiesta l’identità soggettiva tra il sottoscrittore della certificazione/dichiarazione e l’autore dell’omissione.

Del resto, il soggetto penalmente responsabile dell’omesso versamento è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del “termine lungo” previsto dall’articolo 10-bis del Decreto legislativo n. 74/2000, a prescindere dal fatto che lo stesso ricopra o meno tale carica al momento della presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta ovvero della sottoscrizione e del rilascio delle certificazioni ai sostituti.

Amministratori destinatari diretti dell’obbligo di versamento

I singoli componenti del Cda – ha, altresì, evidenziato la Cassazione – sono chiamati a rispondere del reato contestato quali destinatari diretti dell’obbligo di versamento.

Trattandosi di società a responsabilità limitata, inoltre, se, come era avvenuto nella specie, l’ordinaria amministrazione sia stata affidata a più persone disgiuntamente, ciascun amministratore è autonomamente e singolarmente in grado di porre in essere gli atti estintivi delle obbligazioni che impegnano la società. E il versamento dell’obbligazione tributaria costituisce atto giuridico che qualunque amministratore può validamente compiere, non trattandosi di atto di gestione in senso stretto.

In detto contesto, la suddivisione interna delle competenze, oltre a non essere opponibile ai terzi, non limita la capacità del singolo amministratore di compiere atti giuridici estintivi delle obbligazioni, a maggior ragione se, come nel caso esaminato, al presidente del Cda non era stata conferita alcuna specifica competenza tributaria.

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