Cause di lavoro. Competenza al giudice del luogo in cui è sorto il rapporto

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Cause di lavoro. Competenza al giudice del luogo in cui è sorto il rapporto

Pronuncia della Corte di cassazione sul criterio di individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro.

In tema di controversie di lavoro, il meccanismo di cui agli artt. 1326 c.c., comma 1 - secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte - e dall'art. 1335 cod. civ. - in base al quale la proposta e l'accettazione, al pari della loro revoca, "si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia" - opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione.

Il criterio di cui agli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c., infatti, ha valore residuale ed è applicabile nei soli casi in cui difettino elementi per ritenere che il contratto sia stato concluso nel tempo e nel luogo in cui è stata firmata la proposta per accettazione. 

Così la Suprema corte, nel testo dell'ordinanza n. 7480 dell'8 marzo 2022, pronunciata nell'ambito di una causa di lavoro in cui parte datoriale, convenuta in giudizio, aveva eccepito l'incompetenza per territorio del tribunale adito.

L'eccezione era stata accolta dall'organo giudicante, il quale, nel dichiarare la propria incompetenza, aveva ritenuto competente il tribunale del luogo in cui la società convenuta aveva la sede legale ed in cui asseriva si fosse concluso il contratto, a seguito del ricevimento, presso la direzione amministrativa della società, dell'accettazione delle proposte da parte dei lavoratori.

Questi ultimi avevano promosso regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. evidenziando che le lettere di assunzione dagli stessi prodotte dimostravano la contestuale sottoscrizione del contratto di lavoro da parte loro e del legale rappresentante della società.

Non vi era, del resto, in atti alcuna prova dell'avvenuta spedizione delle medesime lettere di assunzione, nelle quali era indicata unicamente la "restituzione firmata per accettazione" e non le modalità di tale restituzione attraverso la spedizione, anziché brevi manu tra persone presenti.

Senza contare che il contratto di lavoro in oggetto non subordinava l'inizio della relativa esecuzione alla ricezione dell'accettazione presso la sede della datrice.

Doglianze, queste, a cui ha aderito la Cassazione, secondo la quale il giudice adito non si era attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto, nell'escludere la conclusione del contratto tra persone presenti, nel luogo e nella data indicati nelle lettere di assunzione, aveva del tutto trascurato il valore probatorio della scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c., ritualmente prodotta ed attestante la sottoscrizione delle lettere da parte del legale rappresentante della società e dei lavoratori.

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