Catasto rurali Regolarizzazione
Pubblicato il 17 gennaio 2017
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L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’elenco dei fabbricati rurali ancora censiti nel catasto terreni, ma che sarebbero dovuti transitare nel catasto dei fabbricati entro il 30 novembre 2012 (legge 214/2011, di conversione del Dl 201/2011 “decreto salva Italia”).
I titolari di diritti reali su tali fabbricati, che avrebbero dovuto operare la regolarizzazione, sono ancora in tempo per porvi rimedio. Resta il ravvedimento operoso, con cui possono presentare la dichiarazione di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).
L’Agenzia delle Entrate solleciterà la regolarizzazione spontanea, con il beneficio di sanzioni ridotte, mandando comunicazioni a chi è ancora in tempo.
Se si perde l'occasione gli uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’accertamento, con oneri a carico dello stesso e applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Esclusioni
Non hanno l'obbligo di dichiarazione al catasto dei fabbricati, ma è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, le seguenti costruzioni censite al catasto dei terreni:
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manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
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serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
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vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
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manufatti isolati privi di copertura;
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tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
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manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
-
fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
-
fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
- eDotto.com - Edicola del 3 gennaio 2017 - Catasto terreni Aggiornamento colture - A. Lupoi
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