Cassazione su interessi di mora e mancato pagamento della parcella dell'avvocato

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22982 del 9 ottobre 2013, si è occupata di interessi di mora e di liquidazione dei diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, ricordando che i primi, ai sensi della disposizione contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238, decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella.

Tuttavia – rammenta, altresì, la Suprema corte - quando insorge controversia tra avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794; è da quest'ultima data e nei limiti di quanto liquidato dai giudice, ossia, che va considerata la decorrenza degli interessi.
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