Cassazione: regime impatriati anche senza istanza al datore
Pubblicato il 10 giugno 2025
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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 15234 del 7 giugno 2025, ha chiarito che gli incentivi fiscali per i lavoratori c.d. “impatriati”, previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (in sostituzione della L. n. 238/2010), sono riconoscibili anche in assenza di una preventiva richiesta al datore di lavoro, purché il contribuente dimostri, nella dichiarazione dei redditi, il possesso dei requisiti sostanziali di legge, indipendentemente dalla cittadinanza, anche extracomunitaria.
Accesso al regime impatriati anche senza istanza al datore
Il caso esaminato
La vicenda traeva origine dalla richiesta, presentata da un cittadino statunitense, di rimborso delle imposte versate in eccesso per l’anno 2019, sulla base del regime agevolato per gli impatriati. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il beneficio, sostenendo l’assenza di una valida opzione nei termini e la mancata dimostrazione dei requisiti.
La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che i requisiti sostanziali (come il possesso del titolo di studio e l’attività estera pregressa) risultassero documentati anche se tardivamente, e che l’accesso al regime potesse avvenire anche tramite dichiarazione dei redditi.
La Cassazione ha confermato l’orientamento della CTR, sottolineando che la normativa non prevede decadenze perentorie, né subordina il beneficio alla richiesta al datore di lavoro.
L’accesso può avvenire anche tramite istanza di rimborso, come previsto dalla circolare Entrate n. 14/E del 4 maggio 2012.
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