Cassazione: non si applica il favor rei nelle nuove sanzioni tributarie
Pubblicato il 27 giugno 2025
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Nuove sanzioni tributarie: la Cassazione esclude la retroattività della norma più favorevole.
Favor rei non applicabile nella riforma delle sanzioni tributarie
Con la sentenza n.17113 depositata il 25 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha esaminato la questione relativa all’eventuale applicazione retroattiva del nuovo regime sanzionatorio fiscale, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024, soffermandosi sui limiti del principio del favor rei in ambito tributario.
Nel caso esaminato dalla Suprema corte, la società ricorrente ha chiesto l’applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole prevista dal citato decreto legislativo, intervenuta successivamente rispetto ai fatti oggetto di accertamento.
A sostegno della richiesta, è stato invocato il principio del favor rei, tipico del diritto penale, secondo cui una norma successiva più favorevole dovrebbe applicarsi anche retroattivamente.
La valutazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto che la richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente non fosse accoglibile.
Inoltre, le argomentazioni difensive presentate dalla società non offrivano elementi sufficienti a dimostrare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla disciplina derogatoria.
Richiamando quanto già affermato con la sentenza di Cassazione n. 1274/2025, gli Ermellini hanno ribadito che:
"L'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, e in particolar modo all'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La scelta del legislatore di derogare espressamente al generale principio di retroattività della legge più favorevole non appare in contrasto con i principi costituzionali, né con quelli di diritto dell'Unione europea".
La Corte, in altri termini, ha rilevato che l’applicazione retroattiva della sanzione più favorevole è esclusa dall’art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024, che stabilisce l’efficacia della nuova disciplina solo per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Tale scelta legislativa derogatoria non risulta in contrasto né con i principi costituzionali né con il diritto dell’Unione europea.
La sentenza richiama altresì la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale la retroattività di una disciplina sanzionatoria più favorevole, in materia diversa da quella penale, è rimessa a una scelta discrezionale del legislatore e non costituisce un principio desumibile direttamente dalla Costituzione.
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