Cassazione: limiti al diritto di cronaca nei talk show

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I conduttori di talk show televisivi dovranno adottare un maggior rigore quando affrontano come tema grandi delitti irrisolti della cronaca nera. Infatti la quinta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 45051 del 2009, ha confermato la condanna a carico di un conduttore di una nota trasmissione televisiva per aver riportato ipotesi investigative scottanti senza poi precisare che tali teorie non avevano avuto alcun seguito oggettivo.

Gli ermellini sottolineano come il giornalista deve assolvere all’obbligo di esaminare e verificare le notizie trattate per fugare ogni dubbio su quanto dichiarerà non bastando che riponga totale buona fede sulla fonte a cui attinge e quando pubblica un fatto lesivo della reputazione altrui deve aver il buon senso di interpellare la persona direttamente interessata.

In conclusione la sentenza afferma che “non è consentito neppure in chiave retrospettiva riferire di ipotesi investigative o di meri sospetti degli inquirenti (veri o presunti che siano) senza precisare, al tempo stesso, che quelle ipotesi o sospetti sono rimasti privi di riscontro”.

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  • ItaliaOggi, p. 35 – Diffamazione dietro l'angolo - Alberici

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