Genitore “assente” condannato a risarcire i figli
Pubblicato il 28 maggio 2019
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E’ stata confermata la condanna al risarcimento a carico di un padre che non aveva adempiuto i suoi obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza nei confronti della figlia, determinandola anche ad un’interruzione anticipata degli studi.
Obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza
La Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano accolto la domanda avanzata da una figlia nei confronti del padre al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla violazione, da parte di quest'ultimo, dei suoi obblighi di genitore (in particolare, di quello di mantenere, istruire ed educare la figlia).
All’attrice, in particolare, era stato liquidato l'importo di circa 66mila euro, a titolo risarcitorio.
Il padre aveva promosso ricorso contro la suddetta decisione, lamentando, tra gli altri motivi, l'omesso esame della condotta tenuta dalla madre della ragazza, che - a suo dire - non aveva preso atto delle problematiche comportamentali della figlia e non ne aveva posto rimedio, quanto meno sollecitando il suo intervento come padre.
Una circostanza di fatto, questa, che la Suprema corte ha ritenuto in alcun modo decisiva per l'esito della controversia.
La Cassazione sulla responsabilità del genitore
In particolare, nel testo dell’ordinanza n. 14382 del 27 maggio 2019, la Terza sezione civile ha precisato che la responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l'altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri.
La responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione (compresi, come detto, quelli di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli) gravano su entrambi i genitori, non certo solo su quello convivente e, tanto meno, addirittura, solo su quello più attivamente "presente": di questi ognuno ne risponde integralmente.
Gli Ermellini, nella loro decisione, hanno anche ricordato il principio già sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, “non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori”.
Questo per ricordare che, se gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza gravano addirittura sul genitore naturale che non abbia riconosciuto il figlio, a maggior ragione essi graveranno su quello che sia rimasto semplicemente "assente", ovvero che si sia, di fatto, sottratto all'adempimento dei suddetti obblighi senza alcuna ragione.
Egli - ha concluso la Corte - dovrà rispondere integralmente delle conseguenze del suo inadempimento, posto anche che, non avendo correttamente adempiuto ai propri obblighi nei confronti della figlia, ha determinato difficoltà di vario genere nella serenità personale della ragazza e, complessivamente, nello sviluppo della sua personalità, comprese le ulteriori conseguenze come quelle connesse alla sua scelta di interrompere anticipatamente gli studi.
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