Cassa integrazione per eventi meteo, quando spetta e quando no

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Cassa integrazione per eventi meteo, quando spetta e quando no

Con il messaggio n. 694 del 15 febbraio 2024, non pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Inps torna a chiarire alcuni punti relativi alla domanda di cassa integrazione per eventi meteo.

L’argomento era già stato affrontato dall’Istituto, da ultimo, con il messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, ampiamente illustrato nell’articolo “Cassa integrazione per eventi meteo anche per temperature sotto i 35 gradi”, e dall’INL con Nota n. 5056 del 13 luglio 2023.

Integrazione salariale per eventi meteo: nozione

Si tratta della possibilità accordata ai datori di lavoro di ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate.

Tale causale è ammessa senz’altro se le temperature superino i 35 gradi ma, come evidenziato dall’Istituto, anche temperature inferiori possono determinare l’accoglimento della domanda, rilevando anche la temperatura percepita, più elevata di quella reale perché data dalla combinazione della temperatura con il tasso di umidità.

Altri elementi valutati dall’Istituto sono il tipo di lavorazione e le condizioni in cui si trovano i lavoratori, posto che anche temperature inferiori ai 35 gradi possono giustificare il ricorso al trattamento di integrazione salariale se le attività lavorative sono svolte in luoghi non protetti dal sole o comportino l'utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore.

Le stesse regole valgono anche per le lavorazioni al chiuso che non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze non ascrivibili al datore di lavoro.

NOTA BENE: a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge di Bilancio 2022, possono ricorrere alla CIGO per eventi meteo anche i datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015.

Domanda CIGO per eventi meteo: documentazione necessaria

Tornando al messaggio n. 694/2024, vediamo ora quali sono i documenti che il datore di lavoro deve produrre in sede di domanda CIGO per eventi meteo.

Innanzitutto, come per qualsiasi altra causale, occorre presentare una relazione tecnica che specifichi la tipologia di lavori in corso al verificarsi dell'evento, nonché la fase lavorativa in atto.

Nella medesima relazione tecnica devono essere fornite inoltre tutte le informazioni relative alla tipologia e alla ubicazione del cantiere/unità produttiva per il quale è stata presentata la domanda di cassa integrazione e alle modalità di svolgimento delle attività da parte dei lavoratori.

Senza tali informazioni, infatti, non è possibile effettuare una compiuta disamina della domanda e, quindi, valutare correttamente l'effettiva integrabilità della causale richiesta.

Istruttoria, con quali criteri?

La valutazione istruttoria da parte dell’Istituto, come accennato, si svolge non solo sulla base dei dati che risultano dai bollettini meteo e dei criteri di misurazione e rilevazione dell'entità del fenomeno atmosferico avverso ma anche accertando le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la condizione soggettiva in cui si trova ad operare il lavoratore.

Fattori quali l'intensità del vento o della pioggia, infatti, incidono in modo diverso su di una lavorazione che si svolge al suolo rispetto ad un’altra effettuata su di una impalcatura collocata a diversi metri di altezza da terra o su di un traliccio.

In questi casi, dunque, è possibile derogare ai criteri di rilevazione dell'entità del fenomeno atmosferico previsti nelle circolari e nei messaggi emanati negli ultimi anni dall’Istituto, purché tale deroga sia giustificata e motivata dalle concrete modalità e dalle effettive condizioni di svolgimento delle lavorazioni sospese per effetto dell'evento meteo.

Altro elemento da valutare ai fini dell'integrabilità o meno della causale evento meteo è l'ubicazione del cantiere/unità produttiva.

Se, ad esempio, il cantiere si trova ad un'altitudine superiore rispetto a quella della stazione di rilevamento presa in considerazione per l'acquisizione del bollettino meteo, l'incidenza sulle lavorazioni di eventi avversi, come ad esempio il gelo, è sicuramente maggiore rispetto a quella rilevabile in un cantiere/unità produttiva ubicato ad altitudini inferiori.

In tali casi dunque, in sede istruttoria, la temperatura rilevata dal bollettino meteo può essere diminuita di 0,65°C ogni cento metri di dislivello tra stazione di rilevamento e cantiere/unità produttiva.

Casi di esclusione

In caso di richiesta di Cassa integrazione con causale eventi meteo, il datore di lavoro deve dimostrare, come per ogni altra causale, la sussistenza dei requisiti di non imputabilità e transitorietà dell'evento previsti dall'art. 11 del D.lgs. 148/2015 e dall'art. 1 del DM 95442 del 2016; la prima consiste nella non imputabilità all'impresa, nella involontarietà e non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti, mentre la seconda si ha quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.

Non imputabilità

Per ritenersi comprovata la sussistenza del requisito di non imputabilità non è sufficiente che il datore di lavoro dichiari di aver sospeso l'attività lavorativa per un evento meteorologico, ma occorre dimostrare come tale evento meteo abbia prodotto effetti direttamente incidenti sull'attività lavorativa in atto, impedendone il regolare svolgimento.

È quindi da escludere l'integrabilità della causale quando l'interruzione dell'attività lavorativa non sia direttamente causata dall'avversità atmosferica ma è conseguenza della decisione di sospendere le lavorazioni da parte del datore di lavoro ad esempio per l’approssimarsi della stagione invernale, solo indirettamente ricollegabile quindi al verificarsi dell'intemperia stagionale.

Qualora, invece, la chiusura del cantiere/unità produttiva sia disposta dal datore di lavoro in coincidenza con l'inizio del periodo di CIGO richiesto o subito dopo, nulla osta ad una possibile valutazione positiva della domanda poiché la chiusura, non precedendo temporalmente l'evento meteo sfavorevole, risulta esserne una mera conseguenza.

NOTA BENE: E’ altresì assente il requisito della non imputabilità allorché il cantiere/unità produttiva è attivato dal datore di lavoro quando l'evento meteo avverso risulti già in atto o sia preannunciato e, quindi, prevedibile.

Transitorietà dell’evento

In ordine al requisito della non transitorietà deve essere valutata, con giudizio prognostico, la capacità di ripresa dell'attività lavorativa al termine del periodo richiesto o, se l'esame della domanda avviene successivamente alla ripresa, se la stessa vi sia effettivamente stata, ferma restando comunque la possibilità di richiedere con una nuova domanda una proroga senza soluzione di continuità del periodo di cassa integrazione qualora gli effetti preclusivi allo svolgimento dell'attività lavorativa proseguano a causa del perdurare dell'evento meteo avverso.

In tal caso, la capacità di ripresa va verificata facendo riferimento alla fine dell'intero periodo complessivamente richiesto.

Il problema si pone in particolare per le situazioni in cui i datori di lavoro richiedono con più domande consecutive di proroga lunghi periodi di sospensione, tali da denotare la volontà di sospendere le attività nel cantiere/unità produttiva per l'intero periodo invernale; in tal caso le ripetute richieste di cassa integrazione potrebbero essere determinate da una vera e propria chiusura stagionale per scelta aziendale e non essere una diretta conseguenza dell'insorgere dell'evento meteo.

Pertanto, in presenza di domande con tali caratteristiche, va accertato se sia in corso una chiusura stagionale con sospensione delle attività lavorative indipendente dalla diretta incidenza sulle stesse delle condizioni meteo avverse.

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