Cassa integrazione Covid-19, riparte la giostra
Pubblicato il 03 settembre 2020
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Con l'emanazione del Decreto Agosto o Ferragosto, che dir si voglia, il Governo rinnova l'impianto normativo degli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, concedendo nove settimane di integrazione salariale gratuita e ulteriori nove settimane soggette a contributo addizionale, secondo tre scaglioni percentuali di diminuzione del fatturato, richiedibili per i periodi sino al 31 dicembre 2020.
Il computo delle settimane, nei termini sopra indicati, riparte dal giorno zero, il 13 luglio 2020.
Nuovi trattamenti di integrazione salariale
Come anticipato in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, i datori di lavoro che hanno dovuto ridurre o sospendere l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, come disposto dagli artt. da 19 a 22-quinques, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane esclusivamente per i casi in cui sia stato interamente fruito il periodo precedentemente autorizzato.
Relativamente alle prime nove settimane, eventuali periodi di integrazione salariale riferibili al Decreto Cura Italia, come modificato dal Decreto Rilancio, che si collocano, anche parzialmente, successivamente al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alla prime nove settimane richiedibili ai sensi del Decreto Agosto. La durata massima dei periodi concedibili non potrà, comunque, essere superiore alle 18 settimane complessive.
Per richiedere le prime nove settimane di integrazione salariale ovvero il minor periodo risultante dallo scomputo dei periodi già richiesti ed autorizzati ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, e ss. integrazioni e modificazioni, per i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020, non rinvenendosi modifiche rispetto alle condizioni di accesso precedentemente previste dalla normativa, le aziende ed i loro intermediari potranno continuare ad utilizzare le procedure telematiche già implementate dall'Istituto previdenziale così come confermato dal Messaggio INPS 21 agosto 2020, n. 3131. Ove i datori di lavoro dovessero inviare, per la medesima unità produttiva, domande di integrazione salariale relative a periodi superiori rispetto a quelli massimi concedibili, anche in ragione dell'eventuale imputabilità dei periodi concessi rispetto alla precedente disciplina, l'Istituto provvederà d'ufficio a rideterminare correttamente il limite temporale concedibile con accoglimento parziale della richiesta.
Relativamente all'informativa ed alla consultazione sindacale, ampiamente discussa tra gli operatori del settore, il Decreto Agosto non dà alcun cenno. Pertanto, ancorché i periodi richiedibili con il Decreto Agosto siano riferibili a riduzioni o sospensioni di attività attuate precedentemente (dal 13 luglio 2020), sussistono gli obblighi sindacali nei termini già sanciti dal Decreto Cura Italia. Per quanto concerne il computo delle prime nove settimane concedibili dovrà ritenersi applicabile la regola secondo cui andranno conteggiate tutte le giornate di lavoro nelle quali almeno un lavoratore, nella medesima unità produttiva ed anche per un'ora soltanto, sia stato posto in sospensione o in riduzione di attività lavorativa che divise per cinque o sei giornate, a seconda dell'orario contrattuale prevalente sulla medesima unità produttiva, daranno il numero di giornate di integrazione salariale ancora richiedibili.
Proroga delle nove settimane di integrazione salariale
Diversamente dall'istanza relativa alle prime nove settimane, le ulteriori nove settimane richiedibili ai sensi del comma 2, art. 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, potranno essere concesse esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e previo raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Invero, il predetto raffronto servirà a determinare l'eventuale contributo addizionale dovuto dall'impresa nei termini di seguito indicati:
- 9% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ove risultasse una riduzione inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nei casi in cui non vi sia alcuna riduzione del fatturato.
Per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al venti per cento ovvero che abbiano intrapreso l'attività successivamente al primo gennaio 2019 non è dovuto alcun contributo addizionale.
In tal senso, variando i presupposti di concessione, l'Istituto previdenziale implementerà le modalità di trasmissione delle istanze che dovranno essere corredate da apposita autocertificazione ex art. 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente alla sussistenza dell'eventuale riduzione di fatturato. Il contributo addizionale dovuto, determinato dall'INPS sulla base dell'autocertificazione allegata all'istanza, dovrà essere versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale.
Ove alla domanda non venga allegata alcuna autocertificazione relativa ai dati del fatturato del primo semestre 2020 e del primo semestre 2019 verrà applicata l'aliquota massima del 18%.
Termini di presentazione delle domande
Così come per le precedenti istanze, le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previste dal Decreto Agosto devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione della norma, il termine per l'invio delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della disciplina e, dunque, al 30 settembre 2020. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro dovrà inviare il modello SR41 entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di trenta giorni dal provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione della norma, il predetto termine è spostato al trentesimo giorno successivo alla data del 15 agosto 2020, giorno di entrata in vigore della norma.
A tal proposito, si rammenta che, ai sensi dei commi 9 e 10, art. 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, i termini di decadenza dell'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento in scadenza al 31 luglio 2020 sono differiti al 31 agosto 2020. Altresì, i termini dei predetti adempimenti che, secondo la disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° agosto ed il 31 agosto 2020, sono posticipati al 30 settembre 2020.
Periodo di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa |
Scadenza di presentazione della domanda |
Scadenza di invio modelli SR41 |
1° luglio - 31 luglio |
30 settembre 2020 |
13 settembre 2020 ovvero entro 30 giorni dal provvedimento di concessione |
1° agosto - 31 agosto |
30 settembre 2020 |
30 settembre 2020 ovvero entro 30 giorni dal provvedimento di concessione |
QUADRO NORMATIVO |
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