Caso fortuito e colpa coperte dalla polizza

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Con sentenza n. 9455 del 2011, la Corte di cassazione è intervenuta in materia di polizze assicurative sui fabbricati sostenendo che, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali che escludano la garanzia in determinati casi, le stesse devono intendersi estese alla copertura di tutte le ipotesi colpose; ed infatti – spiega la Corte – la copertura dei danni “accidentali” si riferisce semplicemente a condotta colposa in contrapposizione a condotta dolosa.

Il termine “accidentale”, cioè, si deve intendere esclusivamente del senso di assenza di dolo e non nell'accezione di caso fortuito; ne consegue che devono ritenersi coperte dalla polizza tutte le ipotesi di colpa, quando non espressamente negate in polizza.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 13 - La polizza globale copre le infiltrazioni - Gatto

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