Casa cointestata. Vincolante la ricognizione attributiva della quota di comproprietà

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15640 del 18 settembre 2012, ha ritenuto legittima, confermando le decisioni emesse dai giudici di merito, la pretesa avanzata da una donna al fine di vedersi riconoscere l'attribuzione della quota effettiva di proprietà della casa acquistata con l’ex coniuge e che formalmente risultava cointestata al 50 % tra le parti.

Nella specie, il prezzo dell’acquisto era stato corrisposto quasi totalmente dalla moglie tanto che con scrittura privata i due avevano stabilito una “ricognizione attributiva delle quote di comproprietà sul bene” precisando che queste erano ripartite per la quota di 1/7 in favore del marito e 6/7 alla moglie.

E secondo la Suprema corte, era da riconoscere l’efficacia vincolante della scrittura privata in oggetto, in quanto valida come titolo di acquisto della maggiore quota di comproprietà in capo alla donna. L'atto in contestazione – si legge nel testo della decisione – “assolveva sia alle esigenze di forma sia della causa del negozio, vale a dire del trasferimento pro-quota della proprietà, ravvisata nel rispetto delle quote contributive per l'acquisto e ristrutturazione dello stesso appartamento”.

In tale contesto, è stato altresì confermato il diritto della donna ad ottenere un rimborso quale coniuge “maggiore azionista” di quanto versato in proporzione alla propria quota di proprietà.
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