Cartelli pubblicitari. Consulta: sanzione per difformità troppo alta
Pubblicato il 11 maggio 2019
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La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della previsione che, nell’ambito del Codice stradale, disciplina il regime sanzionatorio relativo alla collocazione abusiva di cartelloni pubblicitari.
Con sentenza n. 113 del 10 maggio 2019, in particolare, ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalità dell’art. 23, comma 12, del Decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria applicata all'infrazione della “installazione difforme”.
I giudici costituzionali, in particolare, hanno rilevato che il nuovo regime sanzionatorio della infrazione sub comma 12 dell’art. 23 cod. strada, per come introdotto dal convertito Decreto-legge n. 98/2011, sia, in realtà, “manifestamente irragionevole”.
Dopo la novella, infatti, la sanzione amministrativa sancita per la “installazione difforme” di cartelli pubblicitari – che, nel testo previgente, era corrispondente a meno della metà di quella riferibile alla “installazione abusiva” – risulta, inspiegabilmente, più che triplicata nel minimo, e quasi decuplicata nel massimo, rispetto al trattamento sanzionatorio della più grave fattispecie dell’istallazione abusiva.
Sanzione più severa dell’installazione senza autorizzazione
La nuova previsione, così, finirebbe con il punire più severamente la condotta dell’installazione non conforme a prescrizione autorizzativa rispetto a quella dell’installazione di cartello pubblicitario del tutto priva di autorizzazione.
In definitiva, la Consulta ha dichiarato illegittimo il novellato comma 12 dell’art. 23 del Codice della strada “nella parte relativa alla misura della sanzione amministrativa”.
Ciò posto, ha anche sancito che l’infrazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative contenute nel comma stesso debba ricadere nella generale previsione sanzionatoria di cui al comma 11 del medesimo art. 23.
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