Cartelle esattoriali. Niente prescrizione ordinaria senza titolo definitivo

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Cartelle esattoriali. Niente prescrizione ordinaria senza titolo definitivo

L’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria in dieci anni è riferibile a titoli di accertamento-condanna, amministrativi o giudiziari, divenuti definitivi, non già, invece, a cartelle esattoriali che - se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo – non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento.

Queste, pertanto, ripetono la loro legittimità, sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica alla parte destinataria, dalla legge che le regola.

Da ciò consegue che, per poter postulare l’applicabilità al caso esaminato del termine di prescrizione decennale, l’agente riscossore è tenuto ad indicare l’esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all’emissione delle cartelle.

Diversamente, deve ritenersi intervenuta la prescrizione relativa alla tipologia di imposta, quinquennale nel caso di Tarsu/Tia.

Potere esattivo Tarsu/Tia, prescrizione in cinque anni

L'assunto sopra esposto è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 20213 depositata l’8 ottobre 2015 e di conferma della statuizione della Ctr con cui, in accoglimento delle prospettazioni di un contribuente avverso avvisi di mora notificatigli per omesso pagamento di cartelle relative a Tarsu/Tia, era stata dichiarata l’intervenuta prescrizione quinquennale ex articolo 2948 de Codice civile del potere esattivo dell’imposta, alla luce del fatto che i ruoli apparivano tardivamente consegnati all’esattore, per quanto fossero poi state effettivamente notificate le cartelle di pagamento.

La Commissione tributaria, in particolare, aveva evidenziato come alla fattispecie in esame fosse applicabile la norma di cui all’articolo 2948 del Codice civile e non quella di cui all’articolo 2946 del medesimo codice. 

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